F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008 (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), ANDREI MANGONI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Soc. Spal 1907 SpA), MARCO ANDREOTTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA, attualmente tesserato per la Soc. Ivrea Calcio Srl), RAFFAELE FRANCHINI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA, attualmente tesserato per la Soc. FC Esperia Viareggio Srl) E DELLA SOCIETA’ SPAL 1907 SpA (nota n. 1012/1002pf07-08/AM/ma del 9.9.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008 (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (all’epoca dei fatti Presidente della Soc. Spal 1907 SpA), ANDREI MANGONI (all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Soc. Spal 1907 SpA), MARCO ANDREOTTI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA, attualmente tesserato per la Soc. Ivrea Calcio Srl), RAFFAELE FRANCHINI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA, attualmente tesserato per la Soc. FC Esperia Viareggio Srl) E DELLA SOCIETA’ SPAL 1907 SpA (nota n. 1012/1002pf07-08/AM/ma del 9.9.2008) Con atto del 9.9.2008 la Procura Federale ha deferito: 1- Tomasi Gianfranco, all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Spal 1907 SpA; 2- Mangoni Andrea, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Soc. Spal 1907 SpA; 3- Andreotti Marco, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA; 4- Franchini Raffaele, all'epoca dei fatti tesserato per la Soc. Spal 1907 SpA; 5- la Società Spal 1907 SpA; per la violazione dell'art. 94, comma 1, lettere a) e b) NOIF. Il primo e il secondo, nelle rispettive qualità di Presidente e di Direttore Sportivo della Società Spal 1907 SpA, sono stati deferiti per aver corrisposto o, comunque, consentito che si corrispondessero a tesserati, per la stagione calcistica 2007/2008, emolumenti superiori rispetto a quanto previsto dal contratto depositato; il terzo e il quarto, nella qualità di calciatori, invece, sono stati deferiti per avere correlativamente percepito tali emolumenti; la quinta è stata deferita per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2, CGS per i comportamenti addebitati al proprio Presidente e ai propri tesserati. Più precisamente, secondo il Procuratore Federale, nella fattispecie si configurerebbero gli estremi della violazione dell'art. 94, comma 1, lettere a) - b) NOIF (che rispettivamente vietano gli "accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale" e la corresponsione "a qualsiasi titolo" di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto depositato in Lega), tanto più che eventuali modificazioni delle condizioni contrattuali devono essere ritualmente depositate in Lega e debitamente approvate. I deferiti hanno presentato memorie difensive, nelle quali l’Andreotti ha ammesso di aver percepito le somme in nero e dichiarato di aver raggiunto con la Procura federale un accordo circa la sanzione da subire nella misura di due giornate di squalifica; i Sigg.ri Tomasi, Mangone e la società Spal hanno chiesto il proscioglimento e eccepito l’insussistenza dell’addebito per mancata violazione dell’art. 94 NOIF, risultando smentita la dichiarazione del calciatore Andreotti (ritenuta confessoria dalla Procura) dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni degli altri calciatori sentiti dalla Procura. All’inizio della riunione odierna, i deferiti Marco Andreotti e Raffaele Franchini hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato le seguenti ordinanze: 1) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Marco Andreotti ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a due giornate di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a Marco Andreotti. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” 2) “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Raffaele Franchini ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (“pena base: mesi 1 di squalifica, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a due giornate di squalifica”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua. P.Q.M. dispone l’applicazione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a Raffaele Franchini. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.” A questo punto, la Procura Federale ha chiesto la condanna per la società alla sanzione di 1 punto di penalizzazione e a quella dell’ammenda di euro 20.000,00, per il Sig. Tomasi a quella dell’inibizione per 8 mesi e per il Mangoni a quella dell’inibizione per 6 mesi. Il difensore dei deferiti ha chiesto il proscioglimento dei deferiti. La Commissione, letti gli atti, rileva quanto segue. A) Circa la fattispecie concernente il caso Andreotti. La Commissione osserva che, se da una parte il calciatore Andreotti ha pacificamente ammesso di aver percepito somme in nero, dall’altra tale circostanza è stata contestata dal Mangoni, che ha asserito che si trattava di rimborsi spese per vitto e alloggio. Peraltro, la dichiarazione confessoria dell’Andreotti è elemento probatorio di per sé sufficiente a ritenere provata la responsabilità degli incolpati e ciò indipendentemente dall’accordo del 4.7.2007 tra il predetto calciatore e la Società (a firma del Mangoni), nel quale si statuisce che la Società si sarebbe accollata tutte le spese vive di vitto e alloggio del giocatore. Il convincimento della Commissione è altresì suffragato dalla circostanza che tali ultime poste non sono riportate nel bilancio 2007 sotto specifica voce e proprio ciò consente di ritenere ancor più provata l’esistenza di accordi che prevedevano pagamenti non ufficiali e, conseguentemente, la responsabilità dell’Andreotti, del Mangoni e del Presidente della Società, oltre che di quest’ultima. Infine, non è credibile che il Presidente della Società non fosse a conoscenza del contenuto degli accordi, essendo notorio che i presidenti delle società trattano direttamente le questioni economiche o, perlomeno, ne danno le direttive fondamentali. B) Circa la fattispecie concernente il caso Franchini. Nella specie sussistono indizi gravi, precisi e concordanti, come tali ampiamente sufficienti a comprovare, con ragionevole certezza, l’intervenuto illecito pagamento extra contratto tra le parti. Infatti, il Sig. Bergossi, nella sua audizione innanzi alla Procura Federale, ha espressamente affermato che ha assistito alla stipula del contratto con il Franchini, che le cifre del detto accordo erano inferiori del 20% alla reale somma concordata tra le parti e che era contrattualmente previsto il rimborso per le spese di vitto e alloggio. Egli ha inoltre affermato che ogni trattativa veniva condotta dal Presidente Tomasi, il quale ha peraltro tentato di scaricare la propria responsabilità sul Direttore Sportivo, affermando di non aver trattato le questioni economiche con i calciatori, che erano di competenza del Direttore Sportivo. Tale circostanza, comunque, oltre ad essere smentita dalla dichiarazione del Bergossi, è anche non credibile, essendo fatto notorio che i presidenti delle società trattano direttamente le questioni economiche, o, comunque, ne sono a conoscenza. Devesi ritenere quindi ragionevolmente provata anche la responsabilità del Sig. Tomasi, oltre che quella del DS, Sig. Mangoni, che, nella sua veste, non poteva, al pari del Presidente, non essere a conoscenza delle circostanze dei pagamenti. Sanzioni eque, anche tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale delibera di condannare Tomasi Gianfranco alla sanzione di mesi otto di inibizione, Mangoni Andrea alla sanzione di mesi otto di inibizione e la società Spal 1907 SpA al pagamento dell’ammenda di euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
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