F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008 (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MARIO MAZZOLENI (Arbitro Effettivo Speciale – dimissionario della Sezione AIA di Bergamo) (nota n. 2707/661pf07-08/SP/blp del 20.11.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008 (85) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI MARIO MAZZOLENI (Arbitro Effettivo Speciale – dimissionario della Sezione AIA di Bergamo) (nota n. 2707/661pf07-08/SP/blp del 20.11.2008) Il deferimento Con provvedimento del 20.11.2008, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione Mario Mazzoleni, arbitro effettivo speciale dimissionario della Sezione AIA di Bergamo, per violazione dell'art. 1, n. 1 e 2, CGS, e dell’art. 40, n. 2, lett. a) e b), del regolamento AIA, per il comportamento tenuto al termine della gara Atalanta-Lazio del 23.9.2007. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si contesta la ricostruzione dei fatti operata dalla Procura federale. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la sua condanna alla sanzione dell’inibizione per anni uno. È comparso altresì il difensore del Mazzoleni, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento tenuto dal Mazzoleni al termine della gara Atalanta-Lazio del 23/9/2007 è censurabile. Dagli atti ufficiali e dalla documentazione in atti risulta che il Mazzoleni ha rivolto il gesto dell’ombrello, accompagnato dall’epiteto “bastardo”, all’indirizzo di altro tesserato. Tale comportamento è in contrasto con quanto sancito dall’art. 1, n. 1, CGS, secondo il quale i soggetti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché dall’art. 40, n. 2, lett. a) e b), del regolamento AIA. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Mazzoleni, non trovando riscontro le sue argomentazioni difensive. Sanzione equa, tenuto conto anche della gravità del comportamento e della sua eco sugli organi di stampa, appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della sospensione per mesi sei a Mario Mazzoleni.
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