F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSE’ ALEJANDRO FALCON MENDOZA (calciatore), EMANUELE BUONOMO (Presidente della Soc. ASD Calcio a Cinque Torino), CARLO MALACARNE (dirigente accompagnatore della Soc. ASD Calcio a Cinque Torino) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A CINQUE TORINO (nota n. 1268/1221pf07-08/GT/en del 24.9.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008 (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSE’ ALEJANDRO FALCON MENDOZA (calciatore), EMANUELE BUONOMO (Presidente della Soc. ASD Calcio a Cinque Torino), CARLO MALACARNE (dirigente accompagnatore della Soc. ASD Calcio a Cinque Torino) E DELLA SOCIETA’ ASD CALCIO A CINQUE TORINO (nota n. 1268/1221pf07-08/GT/en del 24.9.2008) 1) Il deferimento Con provvedimento del 29 settembre 2008, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: il calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro, per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS per aver disputato in data 22 settembre 2007 una gara valevole per il campionato di calcio a cinque serie A/2 girone A, nelle fila della ASD Calcio a Cinque Torino, mentre non era ancora tesserato con quest’ultima; il Signor Emanuele Buonomo, Presidente della ASD Calcio a Cinque Torino, per violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS in relazione all’art. 10 comma 2 del CGS per aver fatto disputare la gara sopra indicata al calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro, quando non era ancora tesserato per la ASD Calcio a Cinque Torino; il Signor Carlo Malacarne, dirigente accompagnatore della ASD Calcio a Cinque Torino per della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, in quanto sottoscrivendo la distinta di gara, certificava la regolare posizione del suddetto giocatore, come regolare tesserato della ASD Calcio a Cinque Torino; la ASD Calcio a Cinque Torino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le condotte antiregolamentari contestate al proprio Presidente e al proprio dirigente accompagnatore. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità di tutti i deferiti, con le seguenti sanzioni: irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 1 per il calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro, dell’inibizione per mesi 3 nei confronti del Signor Emanuele Buonomo e dell’inibizione di mesi 2 nei confronti del Signor Carlo Malacarne, nonché dell’ammenda di € 500,00 e della sanzione accessoria di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione calcistica in corso per la ASD Calcio a Cinque Torino. 2. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. Il deferimento trae spunto dal comportamento antiregolamentare posto in essere dal Presidente della ASD Calcio a Cinque Torino, il quale, sebbene abbia richiesto il tesseramento per la suddetta squadra, del calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro, in data 7 settembre 2007, come si evince dal timbro postale apposto sulla busta contenente i documenti, contravveniva comunque alla normativa di riferimento all’epoca vigente in materia di tesseramenti e, in particolare, all’art. 40 comma 11 bis delle NOIF, che prevede l’efficacia del tesseramento soltanto dopo la comunicazione della FIGC ai diretti interessati. Poiché tale comunicazione veniva inviata in data 29 settembre 2007 alla ASD Calcio a Cinque Torino il calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro in data 22 settembre 2007, giorno in cui disputava la gara valevole per il Campionato di Calcio a Cinque serie A/2 girone A, nelle fila della ASD Calcio a Cinque Torino, non era ancora formalmente tesserato per quest’ultima squadra. Per tali motivi, a seguito della disamina degli atti e delle prove prodotte, nonché dall’esito dell’odierno dibattimento, si deve ritenere che: il calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS per aver disputato in data 22 settembre 2007 una gara valevole per il Campionato di Calcio a Cinque serie A/2 girone A, nelle fila della ASD Calcio a Cinque Torino, mentre non era ancora tesserato con quest’ultima; il Signor Emanuele Buonomo, Presidente della ASD Calcio a Cinque Torino è responsabile della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS per aver fatto disputare la gara sopra indicata al calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro, quando non era ancora tesserato per la ASD Calcio a Cinque Torino; il Signor Carlo Malacarne, dirigente accompagnatore della ASD Calcio a Cinque Torino è responsabile della violazione di cui all’art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto, in quanto sottoscrivendo la distinta di gara, certificava la regolare posizione del calciatore Falcon Mendoza Josè Alejandro, come regolare tesserato della ASD Calcio a Cinque Torino; la ASD Calcio a Cinque Torino è responsabile, sia a titolo di responsabilità diretta, che oggettiva, ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, per le condotte antiregolamentari contestate al proprio Presidente, ed al proprio dirigente accompagnatore. Il dispositivo La Commissione Disciplinare delibera di infliggere le seguenti sanzioni: squalifica per mesi 1 (uno) al calciatore Josè Alejandro Falcon Mendoza, inibizione per mesi 3 (tre) al Signor Emanuele Buonomo e di mesi 2 (due) al Signor Carlo Malacarne, nonché ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2008/2009 alla Soc. ASD Calcio a Cinque Torino.
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