F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008 (28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907), FILIPPO FOLEGATTI (Presidente della Soc. US Comacchio Lidi), ARCHIMEDE FINOTTI (Presidente della Soc. Tagliolese) E DELLE SOCIETA’ SPAL 1907, US COMACCHIO LIDI E TAGLIOLESE (nota n. 597/928pf07-08/SS/blp del 1°.8.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008
(28) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO TOMASI (Presidente della Soc. Spal 1907), FILIPPO FOLEGATTI (Presidente della Soc. US Comacchio Lidi), ARCHIMEDE FINOTTI (Presidente della Soc. Tagliolese) E DELLE SOCIETA’ SPAL 1907, US COMACCHIO LIDI E TAGLIOLESE (nota n. 597/928pf07-08/SS/blp del 1°.8.2008)
La Procura federale ha deferito a questa Commissione disciplinare nazionale i sigg.ri Tomasi Gianfranco, Presidente della società Spal 1907, Folegatti Filippo, Presidente della società US Comacchio Lidi, Finotti Archimede, Presidente della Società Tagliolese, nonché le società Spal 1907, US Comacchio Lidi e Tagliolese, contestando ai primi la violazione dell’art. 1 CGS in relazione all’art. 38 commi 1 e 4 NOIF, alle seconde la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per i comportamenti antiregolamentari ascritti ai rispettivi presidenti. Prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti Gianfranco Tomasi e Soc. Spal 1907 hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il sig. Tomasi e la Società Spal hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 CGS (“pena base per il Tomasi mesi tre di inibizione diminuita ai sensi dell’art. 24 a mesi due di inibizione, ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 a mesi uno e giorni 10 di inibizione; per la Società Spal pena base ammenda di € 2.100,00 ridotta ai sensi dell’art. 24 CGS all’ammenda di € 1.400,00, ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 23 CGS all’ammenda di € 1.000,00”); considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente. visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue. P.Q.M. dispone l’applicazione dell’inibizione per mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) a Gianfranco Tomasi e dell’ammenda di € 1.000,00 (mille/00) alla Società Spal 1907. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Tanto premesso si aggiunge in fatto quanto segue. La Procura federale, dando seguito ad una segnalazione della Associazione Italiana Allenatori Calcio Regione Emilia del 23 gennaio 2008, istruita l’indagine, aveva accertato, attraverso l’audizione delle persone coinvolte, che il sig. Chiarelli Cesare, tecnico iscritto nei ruoli del Settore Tecnico con il numero di matricola 103934, nel corso della stagione sportiva 2007/2008 aveva contemporaneamente esercitato l’attività di allenatore dei portieri delle società U.S. Comacchio Lidi, Spal 1907 settore giovanile e Tagliolese, senza essere tesserato per nessuna delle tre società, con conseguente violazione dell’art. 1 comma 1 CGS, art. 35 del Regolamento Settore Tecnico, art. 38 commi 1 e 4 NOIF, che aveva comportato il separato deferimento del Chiarelli alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del relativo Regolamento. Il sig. Finotti Archimede, Presidente della società Tagliolese, ha fatto pervenire a questa Commissione una breve nota, deducendo che non era a conoscenza del tesseramento del Chiarelli e che questi dava alla società solamente un aiuto. All’udienza di discussione la Procura federale ha chiesto l’inibizione di mesi tre per i sigg.ri Folegatti Filippo e Filotti Archimede, nonché l’ammenda di € 1.000,00 alle Società Comacchio Lidi e Tagliolese Il deferimento è fondato. Il comportamento del Chiarelli è stato ammesso dallo stesso nelle dichiarazioni, aventi natura confessoria, rese dall’incolpato alla Procura federale: il Chiarelli frequentava da tre anni la Società Spal 1907 in media una o due volte la settimana per collaborare nell’allenamento dei portieri; inoltre, nella passata stagione era andato due volte alla
settimana presso la Società Tagliolese ad allenare i portieri, mentre nella presente stagione aveva consegnato alla società alcuni programmi scritti per l’allenamento dei portieri e, in più, ogni dieci o quindici giorni si era recato agli allenamenti della squadra, svolgendo un’attività di consulenza; il Chiarelli aveva fatto due e a volte tre allenamenti settimanali anche con il Comacchio Lidi, che non era a conoscenza della sua attività per le Società Spal 1907, e Tagliolese. Il Chiarelli, infine, ha precisato che il suo lavoro di assicuratore gli consentiva di svolgere tale attività sportiva, potendosi gestire gli orari. Il Folegatti ha dichiarato che il Chiarelli era l’allenatore della squadra Juniores della Società Comacchio Lidi dall’inizio della stagione 2007/2008, che si recava al campo di allenamento due volte la settimana, che andava in panchina nelle partite di campionato che si svolgevano il sabato pomeriggio; inoltre, ha precisato che non sapeva nulla in merito alle attività del Chiarelli presso altre società. Il Finotti ha dichiarato che il Chiarelli nella stagione sportiva 2006/2007 si recava qualche volta al campo della Tagliolese per preparare i portieri e che nella stagione 2007/2008 era presente agli allenamenti una volta alla settimana per insegnare al preparatore dei portieri gli esercizi da fare; inoltre, ha precisato che solo nell’aprile 2008 il Chiarelli lo aveva informato di essere tesserato per la società Comacchio Lidi. Il Tomasi ha dichiarato che mai aveva conosciuto il Chiarelli, il cui nominativo neppure figurava nello staff tecnico delle giovanili della Spal 1907. In tale contesto probatorio, non sfugge a questa Commissione che la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico con decisione del 7 novembre 2008 ha deciso l’applicazione al sig. Cesare Chiarelli della sanzione della squalifica sino al 7 marzo 2009 e che tale sanzione è stata disposta ai sensi dell’art. 23 CGS in seguito a patteggiamento tra il deferito e la Procura federale. Alla accertata responsabilità del Chiarelli consegue quella dei soggetti deferiti, risultando sostanzialmente provato che le società Spal 1907, Tagliolese e Comacchio Lidi si erano di
fatto avvalse della collaborazione del Chiarelli, senza che questi fosse per l’una o per le altre tesserato. Al riguardo deve osservarsi che il nominativo del Chiarelli non risulta inserito nel modulo di censimento della società Comacchio Lidi stagione 2007/2008, acquisito agli atti del procedimento unitamente ai moduli di censimento delle Società Spal 1907 e Tagliolese, sicchè appaiono sfornite di ogni riscontro probatorio le dichiarazioni sul punto rilasciate dal legale rappresentante della Società. All’epoca dei fatti Tomasi Gianfranco, Folegatti Filippo e Finotti Archimede ricoprivano la carica di presidente delle rispettive società, con la conseguenza che sussiste la loro piena legittimazione passiva in ordine al deferimento della Procura federale. Alla responsabilità dei rispettivi presidenti consegue la responsabilità diretta delle tre società. Sanzioni eque, anche tenuto conto degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare delibera di infliggere: • al sig. Folegatti Filippo, Presidente all’epoca dei fatti della Società US Comacchio Lidi, l’inibizione di mesi 3 (tre) complessivi; • al sig. Finotti Archimede, Presidente all’epoca dei fatti della Società Tagliolese, l’inibizione di mesi 3 (tre) complessivi; • alla Società US Comacchio Lidi l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00); • alla Società Tagliolese l’ammenda di € 1.000,00 (mille//00).
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