F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008 (25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO SIANI (Presidente della Soc. ASD Leonessa Altamura nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 – dimissionario dal 5.11.2007), MICHELE MAGGI (vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Leonessa Altamura nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 – dimissionario dal 5.11.2007) E DELLA SOCIETA’ ASD LEONESSA ALTAMURA (nota n. 191/168pf07-08/AM/en del 10.7.2008)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 47/CDN del 19.12.2008
(25) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENDO SIANI (Presidente della Soc. ASD Leonessa Altamura nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 – dimissionario dal 5.11.2007), MICHELE MAGGI (vice Presidente con delega di rappresentanza della Soc. ASD Leonessa Altamura nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 – dimissionario dal 5.11.2007) E DELLA SOCIETA’ ASD LEONESSA ALTAMURA (nota n. 191/168pf07-08/AM/en del 10.7.2008)
La Commissione disciplinare nazionale, letto il deferimento e esaminati gli atti, osserva quanto segue. Preliminarmente, per quanto riguarda l’istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS depositata dal sig. Maggi e dalla soc. Leonessa Altamura, la Commissione rileva che, nel caso di specie, la sanzione indicata non risulta congrua. Nel merito, la Commissione, udite le conclusioni delle parti presenti, tra cui quelle del rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di tutti e tre i deferiti e l’applicazione al sig. Siani Vincenzo della sanzione di anni 1 di inibizione, al sig. Maggi Michele di quella di anni 1 di inibizione e alla ASD Leonessa Altamura di quella dell’ammenda di € 2000,00, nonché quelle della difesa dei deferiti, la quale ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito, rileva che il complessivo comportamento dai due ex dirigenti dell’Altamura è emerso in maniera precisa dalle indagini svolte dal competente ufficio federale e dal verbale della riunione tenuta dalla Commissione Tesseramenti, con particolare riguardo alla documentazioni raccolta e alle dichiarazioni rese dalle diverse persone interrogate (tra le quali quelle degli stessi deferiti). I sigg.ri Siani e Maggi hanno fatto apparire come sottoscrittori dei modelli di svincolo soggetti che in effetti non avevano apposto le relative firme, hanno denunciato, nella sola sede federale e non alla competente Autorità, il furto o lo smarrimento di timbri da loro successivamente utilizzati, hanno indicato come non riferibili alla società timbri apposti dal Maggi, alla presenza di altre persone, in calce ai modelli di svincolo. Tali artifizi venivano poi utilizzati dal Siani per contestare in sede contenziosa l’efficacia degli svincoli per accordo invocati da diversi calciatori, circostanza che dimostra come essi fossero stati preordinati proprio a tal fine. Inoltre, il Maggi ha rilasciato dichiarazioni palesemente false alla Commissione Tesseramenti relativamente alla figura del sig. Michele Colonna, affermando che lo stesso era un dirigente che non frequentava più la società, seccamente smentito dalle altre risultanze delle indagini, da cui è emersa la piena ed attuale, all’epoca dell’accaduto, operatività del Colonna quale Direttore Sportivo di fatto della compagine pugliese. Il comportamento dei deferiti quindi ben può dirsi che sia stato tenuto in palese e volontario disprezzo dei doveri di correttezza, lealtà e probità che devono ispirare l’attività di ogni sportivo, e quindi in aperta violazione dell’art. 1 del CGS. Entrambi devono considerarsi sottoposti alla giurisdizione di questa Commissione giacchè all’epoca dei fatti erano tesserati alla FIGC, dal momento che le loro successive dimissioni dai ruoli federali non incidono sull’emanabilità della decisione, ma unicamente sull’effettiva esecutività della sanzione, la cui materiale applicazione non è immediatamente possibile. Alla luce delle risultanze del procedimento deve dichiararsi la responsabilità disciplinare dei sigg.ri Siani e Maggi in ordine alle contestazioni loro rispettivamente mosse, nonché quella diretta della ASD Leonessa Altamura, sodalizio del quale i predetti erano all’epoca dei fatti dirigenti con poteri di rappresentanza. Sanzioni eque, tenuto conto della gravità del comportamento e degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. P. Q. M. La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento e applica al sig. Siani Vincenzo la sanzione di anni 1 (uno) di inibizione, al sig. Maggi Michele quella di anni 1 (uno) di inibizione e alla ASD Leonessa Altamura quella dell’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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