F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 12.12.2008 (8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PUTTILLI (dirigente della Soc. ASD Barletta) (nota n. 2168/379pf/06-07/SP/ma dell’8.6.2007)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 45/CDN del 12.12.2008
(8) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO PUTTILLI (dirigente della Soc. ASD Barletta) (nota n. 2168/379pf/06-07/SP/ma dell’8.6.2007)
1) Il deferimento
- Il Procuratore Federale, con provvedimento del 6.6.2007 n. 2168/379pf06-07/SP/ma, ha deferito a questa Commissione Puttilli Francesco, Dirigente della società ASD Barletta, contestandogli la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS in relazione ai comportamenti minacciosi ed ingiuriosi adottati con più azioni dal medesimo dirigente nei confronti del direttore di gara in occasione della partita Barletta/Castrovillari del 4.11.2006. - Il presente deferimento trae origine dalla decisione della Commissione Disciplinare di cui al CU n. 21 del 8.11.2006, a mezzo della quale veniva respinto il reclamo proposto dalla società ASD Barletta contro la decisione del Giudice Sportivo che, per i fatti verificatisi durante la predetta partita del 4.11.2006, aveva comminato alla stessa società la squalifica per un gara del campo di gioco e l’ammenda di €. 2.000,00, nonché veniva disposta la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini in relazione ai fatti esposti dalla società ASD Barletta nel proprio reclamo; - Il deferito Puttilli Francesco, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire memoria difensiva. - All’udienza del 15.11.2007 – in cui nessuno era comparso per i deferiti – il rappresentante della Procura Federale chiedeva il rinvio del procedimento. - All’odierna udienza nessuno è comparso per il deferito, mentre il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Puttilli Francesco in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione di mesi due di inibizione.
2) I motivi della decisione.
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il presente deferimento è improcedibile. A tal fine occorre precisare che i fatti posti alla base del deferimento – ovvero il comportamento del Sig. Puttilli Francesco in occasione della gara del 4.11.2006, in cui risultava addetto alla sicurezza - sono i medesimi fatti che emergevano in maniera chiara ed univoca dal supplemento del referto di gara stilato dal direttore di gara – ed allegato al medesimo referto - e vagliato dapprima dal Giudice Sportivo ai fini dell’irrogazione alla società ASD Barletta delle sanzioni della squalifica del campo di gioco per n. 1 gara effettiva e dell’ammenda di €. 2.000,00 e successivamente dalla Commissione Disciplinare che ha confermato il provvedimento del Giudice Sportivo. Orbene, avendo il Giudice Sportivo già valutato i suddetti fatti ed adottato le relative sanzioni di cui sopra in conseguenza proprio degli stessi fatti – come peraltro si evince dalla stessa motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo, ove si fa espresso riferimento al comportamento dell’addetto alla sicurezza - questi ultimi sono “coperti” dal giudicato formatosi in conseguenza della decisione del Giudice Sportivo e pertanto non possono nuovamente essere vagliati ed esaminati ai fini dell’irrogazione di un’ulteriore sanzione, dovendosi altrimenti ritenere violato il principio giuridico del “ne bis in idem”. In forza di quanto sopra, il deferimento deve essere dichiarato improcedibile e le ulteriori questioni scaturenti dal deferimento – ivi compreso l’assoggettamento del Sig. Puttilli Francesco alla giurisdizione sportiva, circostanza quest’ultima non pacifica, atteso che il suo nominativo non risulta nel foglio di censimento della società - non possono essere esaminate.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara improcedibile il deferimento.
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