F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 18.12.2008 (105) – RICORSO DELLA SOCIETA’ US SALES ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALES-SPORT ARNO DEL 21.9.2008 (delibera G.S. CU n. 14 del 15.10.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 27 del 13.11.2008 – Campionato Provinciale Allievi B).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 46/CDN del 18.12.2008 (105) - RICORSO DELLA SOCIETA’ US SALES ASD AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALES-SPORT ARNO DEL 21.9.2008 (delibera G.S. CU n. 14 del 15.10.2008 e delibera CD Territoriale presso il CR Toscana CU n. 27 del 13.11.2008 – Campionato Provinciale Allievi B). Visti gli atti; letto il ricorso; considerato che la Società US Sales ASD ricorre avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale presso il CR Toscana, che ha respinto il precedente ricorso della stessa avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Firenze (CU N.14 del 15.10.2008), che aveva ritenuto irregolare la posizione del calciatore Brancato Filadelfo in occasione della gara Sales-Sport Arno del 21.9.2008 valevole per il Campionato Provinciale Allievi B. ritenuto che, avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali è possibile proporre ricorso esclusivamente alle Commissioni disciplinari territoriali essendo previsti, ai sensi dell’art. 44 CGS, soltanto due gradi di giudizio per le infrazioni che riguardano l’attività agonistica, mentre la Commissione disciplinare nazionale è competente a decidere i ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni disciplinari territoriali unicamente nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale, onde il ricorso si appalesa inammissibile; considerato, altresì’, che nel caso in questione si sono esauriti i due gradi del giudizio previsti dal citato art. 44 CGS, sicché il ricorso è inammissibile anche sotto questo profilo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata.
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