F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO VERONESI (Presidente della Soc. AC Mezzocorona Srl), FLAVIO CASAGRANDE (dirigente della Soc. AC Mezzocorona Srl) E DELLA SOCIETA’ AC MEZZOCORONA Srl (nota n. 4389/275pf/07-08/AM/ma del 22.4.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO VERONESI (Presidente della Soc. AC Mezzocorona Srl), FLAVIO CASAGRANDE (dirigente della Soc. AC Mezzocorona Srl) E DELLA SOCIETA’ AC MEZZOCORONA Srl (nota n. 4389/275pf/07-08/AM/ma del 22.4.2008) A seguito di segnalazione dell’allora Lega Professionisti Serie C, il Procuratore federale, in data 22.4.2008, ha deferito a questa commissione il sig. Franco Veronesi, all’epoca dei fatti presidente dell’AC Mezzocorona Srl, il sig. Flavio Casagrande, all’epoca dei fatti dirigente della medesima Società e la società AC Mezzocorona Srl, per rispondere, i primi due, della violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 28 comma 2 del Regolamento della Lega di Serie C; la terza, della violazione di cui all’art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle violazioni contestate al proprio Presidente e Direttore generale. Secondo l’assunto della Procura, la violazione contestata sarebbe consistita nella richiesta alle società Rodengo Saiano e AC Lumezzane, in prossimità degli incontri di campionato di Serie C2 rispettivamente previsti per il 14 e il 28 ottobre 2007, ad anticipare gli stessi al sabato precedente senza averne dato avviso al Presidente della Lega almeno dieci giorni prima. Nel primo caso, secondo quanto accertato, la richiesta veniva inoltrata con un fax della società a firma del suo presidente; nel secondo, veniva inoltrata telefonicamente dal sig. Flavio Casagrande, direttore generale, al sig. Roberto Schena, dirigente dell’AC Lumezzane. Con memoria difensiva ritualmente pervenuta presso la Commissione, il Sig. Franco Veronesi, in proprio e nella qualità di Presidente del C.d’A. dell’AC Mezzocorona, e il Sig. Flavio Casagrande, hanno contestato la sussistenza degli addebiti e concluso per il proprio proscioglimento, con contestuale richiesta di audizione. Alla riunione dell’11.12.2008 è comparso, per la Procura federale, l’avv. Giua il quale ha concluso per il riconoscimento della responsabilità degli incolpati e chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: Veronesi Franco mesi uno di inibizione; Casagrande Flavio mesi uno di inibizione; AC Mezzocorona Srl ammenda di € 10.000,00. E’ altresì comparso, per i deferiti, l’avv. Vitale per delega dell’avv. Grassani, il quale, richiamata la memoria difensiva in atti, ha concluso per il proscioglimento degli incolpati. Il deferimento è infondato. L’art. 28 comma 2 del Regolamento della Lega di Serie C, prevede la facoltà, per il Presidente della Lega di disporre, << sia d’ufficio, sia a richiesta di una o di entrambe le società interessate, da presentare almeno dieci giorni prima della data fissata per la disputa della gara, la variazione dell’ora di inizio e lo spostamento ad altra data o su altro campo della gara, ovvero l’inversione del turno del calendario >>. Per quanto qui interessa, il precetto normativo attiene alla individuazione del soggetto legittimato alla variazione dell’ora d’inizio della gara e/o della data della stessa, nonché al termine previsto per inoltrare a questi la relativa richiesta da parte di una o di entrambe le Società interessate. Prevede, dunque, la norma, solo che la variazione possa essere disposta dal Presidente della Lega, d’ufficio o su iniziativa di una o di entrambe le società e che, in queste ultime ipotesi, la richiesta sia inoltrata << almeno dieci giorni prima della data fissata per la disputa della gara >>. Non prevede, la norma, in proposito, alcun altro precetto. Si è verificato, nella fattispecie, che la Soc. Mezzocorona, impossibilitata allo svolgimento delle gare del 14 e del 28 ottobre 2007 presso l’impianto designato, si sia attivata presso le altre Società interessate alle stesse al fine di ottenerne il preventivo consenso alla loro anticipazione al giorno precedente e, quindi, inoltrare una richiesta congiunta al Presidente della Lega. Ricevutone il rifiuto, invece, la Società deferita ha soprasseduto dall’inoltrare la richiesta, che pure avrebbe potuto inoltrare autonomamente, e si è adoperata, riuscendovi, per reperire altro impianto idoneo allo svolgimento delle gare nei giorni previsti in calendario. Sono irrilevanti in questa sede, oltre che inconferenti, le motivazioni che hanno indotto la Soc. Mezzocorona, pur a tanto legittimata, a non inoltrare autonoma richiesta al Presidente della Lega; resta il fatto che abbia ritenuto di farlo congiuntamente alle società interessate e che, in presenza del loro rifiuto, abbia preferito attivarsi per reperire altro impianto idoneo. Tale attività non comporta violazione della norma. P.Q.M. Proscioglie gli incolpati dalla violazione loro ascritta.
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