F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIEL DE MELO (calciatore già tesserato per la Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni), FLORIS RAGNONI (Presidente della Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni) E DELLA SOCIETA’ POL. DIL. CIRCOLO LAVORATORI TERNI (nota n. 1008/918pf/07-08/MS/en del 9.9.2008)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 44/CDN del 11.12.2008 (40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIEL DE MELO (calciatore già tesserato per la Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni), FLORIS RAGNONI (Presidente della Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni) E DELLA SOCIETA’ POL. DIL. CIRCOLO LAVORATORI TERNI (nota n. 1008/918pf/07-08/MS/en del 9.9.2008) Con provvedimento del 9 settembre 2008 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Gabriel De Melo, calciatore già tesserato in forza alla Pol. Dil. Circolo Lav. Terni, il Sig. Floris Ragnoni, Presidente della Pol. Dil. Circolo Lav. Terni e la società sportiva Pol. Dil. Circolo Lav. Terni. E' emerso che la società sportiva deferita, nel corso della stagione sportiva 2007/08, aveva richiesto il tesseramento del calciatore, di nazionalità brasiliana, Gabriel De Melo, allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui quest'ultimo asseriva di non essere mai stato tesserato per federazioni calcistiche estere e di non essere mai stato convocato da rappresentative nazionali estere. Invero, con nota del 16.1.2008, la Federazione calcistica brasiliana, ha comunicato, invece, che il calciatore suindicato aveva già assunto vincolo di tesseramento per la società sportiva Associaciao de Pais dos Atletas do Futuro, affiliata al predetto ente federale. Conseguentemente, in data 25.1.2008, la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. ha comunicato la revoca ex tunc del predetto tesseramento. Nei termini assegnati, sia la società sportiva deferita che il suo Presidente hanno fatto pervenire memorie difensive, invocando la totale estraneità rispetto agli addebiti contestati, tenuto conto dell'assoluta buona fede in base a cui era stato dato credito alle dichiarazioni del calciatore. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 di squalifica a carico del Sig. Gabriel De Melo; mesi tre di inibizione a carico del Sig. Floris Ragnoni; ammenda di € 3.000,00 a carico della Soc. Pol. Dil. Circolo Lav. Terni. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che, se da un lato è incontestabile come il calciatore deferito, rilasciando la dichiarazione mendace, abbia agito in palese violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, CGS, dall'altro, di contro, non sono ascrivibili al Sig. Floris Ragnoni, né alla società sportiva dal medesimo presieduta, le violazioni contestate, atteso che il primo aveva richiesto il tesseramento dell'atleta brasiliano sulla base della dichiarazione di quest'ultimo, di per sé pacificamente idonea a ingenerare la convinzione di averlo regolarmente tesserato. La norma in questione (art. 40, comma 1 bis delle NOIF) non prevede a carico delle Società alcuna formalità in ordine alla dichiarazione, in quanto la stessa è richiesta al calciatore che chiede il proprio tesseramento. La responsabilità della falsità della dichiarazione, quindi, non può essere ricondotta a soggetto diverso dall’autore della stessa, ferme le conseguenze derivanti, anche a carico della Società, dalla indebita partecipazione alle gare da parte del calciatore cui venga poi revocato il tesseramento con efficacia ex tunc. Al proscioglimento del Sig. Floris Ragnoni consegue quello della Pol. Dil. Circolo Lav. Terni. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento limitatamente alla posizione del calciatore Gabriel De Melo, infligge a quest'ultimo la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). Rigetta il deferimento disposto a carico del Sig. Floris Ragnoni e della Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni.
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