COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 12/09/2008 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 10 SETTEMBRE 2008 U.S. BITONTO – MATERA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 12 del 12/09/2008
Delibera del Giudice Sportivo
GARA DEL 10 SETTEMBRE 2008 U.S. BITONTO – MATERA
Il Giudice Sportivo,
- Dal referto e dal supplemento di rapporto dell’Arbitro, risulta:
- che la gara di cui all’oggetto è stata sospesa all’11° minuto del secondo tempo, allorquando la
squadra ospitante conduceva con il punteggio di 1-0, a causa di un guasto all’impianto di
illuminazione che ha fatto piombare nel buio il terreno di gioco;
- che le squadre sono state invitate dall’Arbitro a rientrare negli spogliatoi ed a restare in tenuta da
gioco per l’eventuale continuazione della gara;
- che alle ore 22.35, decorsi cioè 52 minuti dalla sospensione, la gara era stata definitivamente
sospesa una volta verificata l’assoluta impossibilità di riparare il guasto all’impianto di
illuminazione;
- che il guasto era limitato esclusivamente all’impianto di illuminazione del terreno di gioco e non
anche ad altre zone limitrofe, tanto vero che negli spogliatoi l’impianto elettrico era funzionante;
L’episodio suddescritto integra la fattispecie prevista dall’art.17, comma 1 del CGS;
Tra i fatti che impediscono la regolare effettuazione di una gara e di cui le società debbono ritenersi
responsabili rientra senza dubbio l’eventuale guasto all’impianto di illuminazione del terreno di gioco. Le
società ,infatti, hanno l’obbligo di curare e verificare il perfetto funzionamento di tutti gli impianti, ivi
compreso quello di illuminazione del terreno di gioco – peraltro essenziale in caso di gara disputata in
notturna – e di far si che in caso di interruzione dell’energia elettrica possa porsi rimedio con strumenti
idonei ( ad esempio generatori) a sopperire all’inconveniente.
PQM
Delibera:
1) di comminare alla società US Bitonto la punizione sportiva della perdita della gara col
punteggio di 0-3