LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 18 novembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. ATALANTA Soc. INTERNAZIONALE Soc. MILAN
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 127 DEL 18 novembre 2008
SERIE A TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Soc. ATALANTA
Soc. INTERNAZIONALE
Soc. MILAN
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Palermo-Internazionale sostenitori della Soc. Internazionale accendevano due
fumogeni nel proprio settore;
nel corso della gara Milan-Chievo Verona sostenitori della Soc. Milan accendevano tre fumogeni
nel proprio settore;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.