LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 18 novembre 2008 SERIE B TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. PISA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 128 DEL 18 novembre 2008
SERIE B TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Soc. PISA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Mantova-Pisa sostenitori della Soc. Pisa, nel proprio settore, lanciavano un
fumogeno nel recinto di giuoco;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Soc. Pisa in ordine al
comportamento dei suoi sostenitori in premessa indicato.