LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 2 dicembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. CATANIA Soc. INTERNAZIONALE
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 141 DEL 2 dicembre 2008
SERIE A TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Soc. CATANIA
Soc. INTERNAZIONALE
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Catania-Lecce sostenitori della Soc. Catania facevano esplodere un petardo
nel proprio settore;
nel corso della gara Internazionale-Napoli sostenitori della Soc. Internazionale, nel proprio
settore, accendevano un fumogeno e un bengala e facevano esplodere tre petardi;
considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.