LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 9 dicembre 2008 SERIE A TIM DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Soc. GENOA Soc. JUVENTUS Soc. LAZIO Soc. LECCE Soc. MILAN Soc. NAPOLI Soc. SAMPDORIA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 145 DEL 9 dicembre 2008
SERIE A TIM
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Soc. GENOA
Soc. JUVENTUS
Soc. LAZIO
Soc. LECCE
Soc. MILAN
Soc. NAPOLI
Soc. SAMPDORIA
Il Giudice Sportivo
premesso che:
nel corso della gara Sampdoria-Genoa sostenitori della Soc. Genoa, nel proprio settore,
accendevano due fumogeni e due bengala e facevano esplodere dieci petardi;
nel corso della gara Lecce-Juventus sostenitori della Soc. Juventus lanciavano due petardi ed un
bengala nel recinto di giuoco;
nel corso della gara Lazio-Internazionale sostenitori della Soc. Lazio, nel proprio settore,
accendevano un fumogeno e facevano esplodere un petardo;
nel corso della gara Lecce-Juventus sostenitori della Soc. Lecce lanciavano un petardo nel recinto
di giuoco e facevano esplodere un petardo nel proprio settore;
nel corso della gara Milan-Catania sostenitori della Soc. Milan, nel proprio settore, accendevano
due fumogeni e facevano esplodere tre petardi;
nel corso della gara Napoli-Siena sostenitori della Soc. Napoli, accendevano sette fumogeni nel
proprio settore;
nel corso della gara Sampdoria-Genoa sostenitori della Soc. Sampdoria, facevano esplodere
quattro petardi nel proprio settore; considerato che da tali comportamenti consegue la responsabilità ex art. 12, n. 3 CGS ma che,
d’altra parte, nei confronti delle Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13,
n. 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società in ordine al
comportamento dei loro sostenitori in premessa indicato.
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