F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008 VERTENZA: all. Antonello CIANCAMERLA/ A.S.D. U.S. CAVESE 1919 ( 110 / 78 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2008/2009 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 11 ottobre 2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 61 del 21 ottobre 2008
VERTENZA: all. Antonello CIANCAMERLA/ A.S.D. U.S. CAVESE 1919
( 110 / 78 )
ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Gabriele GIOVANNINI
Con ricorso del 27 marzo 2008 l’allenatore dilettante di 3° categoria Antonello CIANCAMERLA, iscritto nell’albo dei tecnici del Settore Tecnico della F.I.G.C. adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. U.S. Cavese 1919, il pagamento di Euro 2.400,00 equivalente alla somma delle ultime due rate scadute,ma mai corrisposte, oltre agli interessi di mora derivanti.
Il ricorrente ribadiva di aver sottoscritto un accordo economico in data 27/01/07, con la società sopracitata, regolarmente depositato presso il Comitato di competenza, la quale si impegnava a corrispondere all’allenatore la somma complessiva di Euro 6.000,00, suddivisa in cinque rate mensili da 1.200,00 cadauna, a partire dal 28/ febbraio/ 07. In virtù di tale accordo, veniva affidata all’allenatore, la conduzione della 1° squadra dell’A.S.D. U.S. CAVESE Calcio 1919, compagine militante al campionato di Promozione girone C del Comitato Regionale Laziale.
La società invitata dalla Segreteria di questo Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha replicato.
Il Collegio Arbitrale,esaminati gli atti, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
P.Q. M.
Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Antonello CIANCAMERLA e fa obbligo alla società A.S.D. U.S. CAVESE Calcio 1919 al pagamento della somma di Euro 2.400,00, e di Euro 60,00 quali interessi di mora , per un totale di Euro 2.460,00.
La presente delibera è definitiva ed immediatamente esecutiva, nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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