LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo CHISENA/F.C.SAVOIA 1908

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 3) RICORSO DEL CALCIATORE Leonardo CHISENA/F.C.SAVOIA 1908 Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/09/2008 il sig.Leonardo CHISENA, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.SAVOIA 1908, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2007/2008. Precisando di aver percepito rate per €.3.750,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.750,00. La Società non presentava contro deduzioni a propria difesa. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società F.C.SAVOIA 1908 ,al pagamento in favore del sig.Leonardo CHISENA, della somma di €.7.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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