LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 8) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CASALI/A.S.D.CECINA CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
8) RICORSO DEL CALCIATORE Marco CASALI/A.S.D.CECINA CALCIO
Con Racc.A.R. in data 31/07/2008 il sig.Marco CASALI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CECINA CALCIO, un accordo economico forfetario relativamente alla Stagione Sportiva 2007/08.
Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.2.250,00 maturate a fine stagione sportiva.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale attestante la spedizione del reclamo anche alla controparte sempre tramite Racc.A.R. e la copia dell'accordo economico in questione.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara improponibile il reclamo proposto dal
Sig.Marco CASALI , nei confronti della Società A.S.D.CECINA CALCIO, per violazione dell’art.21 bis comma 5 e 6 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.