LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE ALESSIO DE TOMASO/A.S.D.LEONESSA ALTAMURA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 75 del 10/12/08 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 18) RICORSO DEL CALCIATORE ALESSIO DE TOMASO/A.S.D.LEONESSA ALTAMURA Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 1/06/2007 il sig.Alessio DE TOMASO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.4.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2006/2007..Precisando di aver percepito rate per €.450,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 4.350,00. In data 14/6/2007, la Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA in persona del suo Vice-Presidente e legale rappresentante, faceva pervenire alla Scrivente Commissione, le proprie controdeduzioni in merito alla vertenza, alle quali, allegava una ricevuta liberatoria a firma del ricorrente datata 7/5/2007. Il sig. Alessio DE TOMASO,tramite il proprio legale, in data 15/10/2007 controdeduceva, disconoscendo totalmente il contenuto della ricevuta presentata dalla Società, asserendo tra l’altro di non aver mai firmato nessun atto di quietanza. Richiedeva ufficialmente l’intervento della Procura Federale. La Commissione Accordi Economici trasmetteva il tutto alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza. In data 28/7/2008 la stessa faceva pervenire le risultanze dell'indagine in questione, da dove si evince la totale sincerità del reclamo proposto dal Sig.Alessio DE TOMASO. La Società è risultata realmente debitrice della somma richiesta. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.LEONESSA ALTAMURA ,al pagamento in favore del sig.Alessio DE TOMASO, della somma di €.4.350,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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