COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 04.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.S.D. CAROSELLO CALCIO (campionato Amatori Serie A1 Del. Udine) in merito ai provvedimenti assunti dal G.S.T. in esito alla gara AFDS AMATORI BRUGNERA – CAROSELLO del 04/11/2008 (in C.U. Delegazione Provinciale di Udine n° 14 del 19.11.08).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 31 del 04.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO della A.S.D. CAROSELLO CALCIO (campionato Amatori Serie A1 Del. Udine) in merito ai provvedimenti assunti dal G.S.T. in esito alla gara AFDS AMATORI BRUGNERA - CAROSELLO del 04/11/2008 (in C.U. Delegazione Provinciale di Udine n° 14 del 19.11.08). Con tempestivo reclamo, la A.S.D. CAROSELLO impugnava la delibera del GST della Delegazione Provinciale di Udine il quale, per i fatti che hanno portato all’interruzione della gara AFDS AMATORI BRUGNERA - CAROSELLO del 04/11/2008, ha sanzionato la squadra del CAROSELLO con la perdita della gara con il punteggio di 0-3; ha squalificato il capitano Passoni Marco per 3 giornate; ha inibito il dirigente accompagnatore D’Andrea Massimo fino al 11/02/2009; ha squalificato il calciatore Farinati Andrea per 3 giornate e ha sanzionato la società con una ammenda di 100,00 Euro. Purtroppo il reclamo, pur regolarmente inviato alla controparte AFDS BRUGNERA, legittimata a resistere per quanto riguarda l’impugnazione del risultato, è stato firmato dal presidente Massimo D’Andrea in un momento in cui, in base alla stessa delibera impugnata, egli era temporaneamente inibito “a svolgere ogni attività in seno alla FIGC … e a rappresentare la società nell'ambito federale” (cfr. art. 19 lett. h C.G.S.), e pertanto è inammissibile. In base alla chiara lettura della citata norma e alla granitica giurisprudenza di questa C.D.T., così come della C.A.F., chi è inibito a rappresentare la società avanti agli Organi Federali, non ha titolo per firmare nulla che non lo riguardi personalmente. Non potendo rappresentare la società, non può neppure, in nome e per conto della società, impugnare la squalifica dei propri tesserati. Invero ognuno, anche da inibito, mantiene la facoltà di reclamare esclusivamente in nome e per conto suo proprio. Ma il Presidente firmatario, nei motivi di reclamo, si è soffermato unicamente su un preteso errore arbitrale, che avrebbe contato 6 anziché 7 calciatori superstiti ad una serie di espulsioni, senza minimamente affrontare la questione afferente alla sua posizione. Se il reclamo intende contestare anche la inibizione al Presidente, cosa che testualmente non appare se non nella generica richiesta di rivisitazione della intera delibera impugnata, ebbene tale impugnazione è assolutamente priva di motivazione e, come tale, una volta di più, è inammissibile. Alla luce di quanto sopra, la replica 28.11.08 della AFDS BRUGNERA non è rilevante. P.Q.M. La C.D.T. FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone per l’addebito della relativa tassa.
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