COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA ASD LA MADONNETTA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 C5 DEL 23-10-2008 IN MERITO ALLA GARA LA MADONNETTA – FUTSAL LEPINA DEL 27-9-2008 CAMPIONATO C5 MASCHILE SERIE C2

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 50 del 27.11.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA ASD LA MADONNETTA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 18 C5 DEL 23-10-2008 IN MERITO ALLA GARA LA MADONNETTA – FUTSAL LEPINA DEL 27-9-2008 CAMPIONATO C5 MASCHILE SERIE C2 La Società La Madonnetta ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo presentato in primo grado dalla società che aveva eccepito la irregolarità della gara in quanto l’Arbitro, a causa di un guasto dell’orologio, non aveva fatto disputare i due periodi della stessa per il tempo regolamentare ma per un tempo inferiore. Il Giudice aveva motivato la sua decisione rilevando che il direttore di gara aveva confermato di aver portato a termine la gara nel tempo regolamentare e che quindi le affermazioni della reclamante non erano supportate da adeguati riscontri probatori. Nel gravame di secondo grado la reclamante insiste nelle argomentazioni già articolate nel primo reclamo e sostiene che non sarebbe stato possibile per il direttore di gara accertare l’esatto tempo di gioco in quanto il suo orologio si sarebbe guastato intorno al 25’ del primo tempo e poi di nuovo nel secondo tempo impedendogli di computare esattamente il tempo di gara. Resiste la società Futsal Lepina con controdeduzioni inoltrare secondo rito con le quali rileva l’inammissibilità del reclamo di prime cure in quanto non accompagnato dalla notifica alla controparte con raccomandata, la inammissibilità in quanto il ricorso atterrebbe a decisioni di natura tecnica di competenza esclusiva del direttore di gara e non reclamabili; nel merito il ricorso sarebbe infondato in quanto l’Arbitro ha concluso la gara nel tempo regolamentare.Il reclamo è fondato. Dalla lettura degli atti ufficiali si evince che effettivamente l’Arbitro ha subito un guasto al suo orologio nel primo tempo intorno al 22’ minuto ed avrebbe fatto proseguire la gara per un tempo stimato congruo, nel secondo tempo aveva decretato la fine dell’incontro al 26’ minuto in quanto il problema all’orologio si era riproposto e, questa volta, a seguito delle proteste della società in quel momento soccombente aveva proseguito la gara per altri cinque minuti. Dalla lettura del referto in effetti si può altresì dedurre che la gara, considerando i tempi di recupero e di intervallo, non ha avuto una durata regolamentare, né può aderirsi alla tesi della società controinteressata che ha eccepito la inammissibilità del reclamo in quanto il reclamo di primo grado è stato regolarmente inviato alla controparte ed il gravame non verte su decisioni di natura tecnica ma sulla durata della gara di cui l’Arbitro è effettivamente l’unico cronometrista ufficiale quando però sia dotato di un orologio funzionante e non, come nella specie, quando sia costretto da un guasto imprevedibile ad agire “ad occhio” e senza il supporto dello strumento di misura. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e per l’effetto di ordinare la ripetizione della gara, mandando al Comitato Regionale per gli adempimenti conseguenti. La tassa reclamo va restituita.
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