COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIORDANO PELLEGRINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 27.11.2008 (Gara: POGGIO CATINO – PRO CALCIO SABINA del 23.11.2008 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO CALCIO SABINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIORDANO PELLEGRINO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 50 DEL 27.11.2008 (Gara: POGGIO CATINO – PRO CALCIO SABINA del 23.11.2008 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; la Società PRO CALCIO SABINA tende a minimizzare il comportamento del calciatore PELLEGRINO confinandolo nel contesto di un comportamento semplicemente deprecabile ma non improntato a caratteristiche di violenza. Sostiene, infatti, la reclamante che il citato calciatore avrebbe calciato il pallone per allontanarlo colpendo così casualmente un avversario e, alla conseguente espulsione, si sarebbe rivolto all’arbitro con espressioni offensive senza assumere nei suoi confronti un comportamento né minaccioso né provocatorio. Per contro, l’arbitro, nel proprio referto, rende noto che il PELLEGRINO, dopo aver colpito volontariamente un avversario con una pallonata al viso, all’atto della conseguente espulsione si avvicinava al Direttore di gara e teneva nei suoi confronti un comportamento gravemente minaccioso, sfiorandogli il naso e rivolgendogli nel contempo ripetute ingiurie, che reiterava al di fuori del terreno di giuoco. Da quanto premesso, deducendo l’infondatezza delle doglianze della reclamante riguardo al contenuto del referto arbitrale; DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società PRO CALCIO SABINA e, per l’effetto, di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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