COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE NERONI IVANO (TESS. REAL POFI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 10 DEL 13.11.2008 (Gara: REAL POFI – BOVILLENSE del 9.11.2008 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 54 del 11.12.2008 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE NERONI IVANO (TESS. REAL POFI) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2009 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 10 DEL 13.11.2008 (Gara: REAL POFI – BOVILLENSE del 9.11.2008 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed ascoltato il ricorrente, il quale nel confermare quanto già riportato nel ricorso originario, ha tenuto a precisare che batteva velocemente il fallo laterale indirizzando il pallone verso un proprio compagno di squadra e che, nell’occasione, l’arbitro non veniva assolutamente colpito. Dagli atti ufficiali e dal supplemento di rapporto redatto dall’arbitro, dinanzi a questa Commissione, è risultato che il NERONI batteva una rimessa laterale da circa 6/8 metri, lanciandogli contro il pallone volontariamente, colpendolo al corpo. L’episodio si è verificato, secondo quanto precisa il Direttore di gara, mentre il giuoco era interrotto da circa 1 minuto, a seguito delle proteste verbali di alcuni calciatori della società REAL POFI e che in tale circostanza il NERONI compiva il gesto di colpire l’arbitro con il lancio del pallone. A questo punto appare chiaro che il NERONI volontariamente lanciava il pallone verso l’arbitro e che pertanto le doglianze avanzate del ricorrente non sono nemmeno parzialmente assumibili e che la sanzione comminata al NERONI è da considerarsi del tutto congrua rispetto al suo comportamento; Detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di respingere il ricorso avanzato dal calciatore NERONI IVANO (SOC. REAL POFI) confermando, per l’effetto, la squalifica fino al 31.1.2009. La tassa reclamo si incamera.
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