COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI ECCELLENZA 067 Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della A.S.D Real Castelnuovo avverso dec. Del G.S.Territoriale. Squalifica Tolaini Simone per 6 gare (C.U 26 del 11.11.2008 )
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
067 Stagione sportiva 2008/09. Reclamo della A.S.D Real Castelnuovo avverso dec. Del
G.S.Territoriale. Squalifica Tolaini Simone per 6 gare (C.U 26 del 11.11.2008 )
Ritenendo eccessiva la sanzione a carico del calciatore Tolaini, inflitta dal G.S.T a seguito di fatti
occorsi durante la gara Real Castelnuovo – Forte dei Marmi del 9.11.2008, la societa’
Castelnuocvo ne chiede una revisione a questa Commissione.
Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile per tardivita’.
L’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce come i reclami debbano essere inviati
entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione sul C.U del provvedimento che si intende
impugnare.
Orbene, nel caso che occupa, la societa’ ha inoltrato il reclamo il giorno 19.11.2008, oltre di un
giorno rispetto al termine previsto che si rammenta essere perentorio e non suscettibile di alcuna
diversa valutazione.
P.Q.M
La C.D. Territoriale dichiara inammissibile il proposto reclamo ed ordina l’incameramento della
tassa.
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