COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 024 stagione sportiva 2008/09 Gara Paradiso – Pontremolese (2-0) del 4/10/08. Campionato di III Categoria. In C.U. n.15 del 9/10/08 Del. Prov. Massa-Carrara.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 04/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 024 stagione sportiva 2008/09 Gara Paradiso – Pontremolese (2-0) del 4/10/08. Campionato di III Categoria. In C.U. n.15 del 9/10/08 Del. Prov. Massa-Carrara. Reclama la società Paradiso avverso l’ammenda di €. 52,00 inflitta da G.S. con la seguente motivazione. “Per insufficiente custodia spogliatoio del D.G. al quale venivano sottratti effetti personali. Restano a carico della società eventuali richieste di risarcimento da parte del D.G.” La reclamante sostiene che alcuna responsabilità le può essere ascritta in quanto l’arbitro, una volta venuto in possesso delle chiavi dello spogliatoio ed essersene servito, non ha provveduto a consegnarle ai dirigenti addetti prima dell’inizio della gara. Conclude per la cassazione della decisione del G.S. L’arbitro, nel supplemento di rapporto, riferisce di essersi ricordato, sul finire della gara, di avere lasciato le chiavi del suo spogliatoio nella toppa della porta del medesimo dimenticandosi di consegnarle al dirigente della società ospitante. La C.D.T.T. esaminati gli atti ufficiali accoglie il reclamo. La consegna delle chiavi dello spogliatoio da parte dell’arbitro determina la conclusione di un contratto di deposito che presuppone la custodia di tutto quanto contenuto nei locali da parte del soggetto depositario (società ospitante) che in ogni caso andrebbe identificato al fine di determinare con certezza la quantità e la qualità dei beni soggetti a custodia. Nel caso di specie l’arbitro, nel primo rapporto, ha posto la vicenda in modo diverso rispetto a quanto evidenziato nel supplemento ove, che chiarezza assoluta, ha ammesso di essersi dimenticato di consegnare le chiavi ai dirigenti della società ospitante. Orbene, la mancata consegna delle chiavi ha fatto sì che nessuna responsabilità può essere addossata alla società ospitante in tema di custodia non essendosi perfezionato il contratto di deposito mancandone i presupposti. P.Q.M. La C.D.T.T. accoglie il reclamo e dispone la cassazione dell’impugnata decisione del G.S. Dispone altresì il non addebito della tassa di reclamo.
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