COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 03 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. RICORSO A.S.D. REAL CAMPALTO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 26/11/2008 del Comitato Regionale Veneto – Ammenda di € 100,00; Squalifica sino al 9/12/2008 allenatore Più Riccardo – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 03 Dicembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. RICORSO A.S.D. REAL CAMPALTO
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 26/11/2008 del Comitato Regionale Veneto – Ammenda di € 100,00; Squalifica sino al 9/12/2008 allenatore Più
Riccardo – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.S.D. Real Campalto ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale, pubblicate
con il Comunicato n. 34 del 26/11/2008 del Comitato Regionale Veneto, con le quali sono state assunte le seguenti
sanzioni disciplinari :
- ammenda di € 100,00 per insistenti insulti e minacce all’arbitro per tutta la gara, reiterati anche alla fine della stessa;
- squalifica sino al 9/12/2008 a carico dell’allenatore Più Riccardo.
La Commissione Disciplinare Territoriale
preliminarmente, dichiara inammissibile la parte del ricorso relativa alla squalifica dell’allenatore Più Riccardo, trattandosi
di provvedimento disciplinare inoppugnabile, come stabilito dall’art. 45 punto 3, lettera b) del C.G.S.;
letto il ricorso proposto dalla Società A.S.D. Real Campalto nella parte riguardante l’ammenda di € 100,00;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della Società opponente che pur contestando le minacce all’arbitro da parte del pubblico,
ha tuttavia ammesso – come del resto risulta dal ricorso – il comportamento ingiurioso dello stesso;
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente quanto riportato nel referto di gara sia in ordine
alle ingiurie, sia in ordine alle minacce;
ritenuto che non vi siano i presupposti per superare quanto risulta dal referto arbitrale
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dall’A.S.D. Real Campalto;
• di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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