COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 03 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.3. RICORSO C.S. LOREO 02 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 19/11/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Fini Nicola –Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 del 03 Dicembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.3. RICORSO C.S. LOREO 02
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Rovigo di cui al Comunicato Ufficiale n. 21 del 19/11/2008 – Squalifica per cinque giornate giocatore Fini Nicola –Juniores Provinciale
La Società C.S. Loreo 02 ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di
Rovigo, pubblicata con il Comunicato n. 21 del 19/11/2008, con la quale é stata assunta la sanzione della squalifica per
cinque giornate a carico del calciatore Fini Nicola : “espulso per fallo da tergo, all’atto del provvedimento correva
rabbiosamente contro l’arbitro offendendolo e cercando di aggredirlo, bloccato da compagni ed avversari, gli sputava
colpendolo sul braccio destro (capitano della squadra)”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società C.S. Loreo 02;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito altresì l’arbitro per le vie brevi che ha confermato quanto esaurientemente riportato sul referto di gara;
valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo che riflette integralmente l’accadimento dei fatti esposti in dettaglio
dall’arbitro;
ritenuto che in questo quadro di riferimento il provvedimento comminato dall’Organo di Giustizia di primo grado in
relazione ai riferiti episodi oggetto del giudizio deve essere confermato
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal C.S. Loreo 02;
• di confermare la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del giocatore Fini Nicola;
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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