COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 10 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.1. RICORSO U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 3/12/2008 del Comitato Regionale Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Zandomeneghi Fabio; Ripetizione gara Montello – Z.T.L.L. Sinistra Piave del 30/11/2008 – Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 10 Dicembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
6.2.1. RICORSO U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE
Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 37 del 3/12/2008 del
Comitato Regionale Veneto – Squalifica per tre giornate giocatore Zandomeneghi Fabio; Ripetizione
gara Montello – Z.T.L.L. Sinistra Piave del 30/11/2008 – Campionato di 1^ Categoria
La Società U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave ha presentato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale,
pubblicata con il Comunicato n. 37 del 3/12/2008 del Comitato Regionale Veneto, con la quale é stata assunta la
sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zandomeneghi Fabio : “una giornata per l’espulsione e
due giornate per comportamento oltraggioso nei confronti dell’arbitro da parte di giocatori non identificati a fine gara”.
Inoltre la Società opponente richiede la ripetizione della gara Montello – Z.T.L.L. Sinistra Piave del 30/11/2008 per
presunti errori tecnici da parte dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
sentito il legale rappresentante della società opponente che ha insistito nelle argomentazioni difensive già proposte con il
ricorso;
precisato che la cognizione della Commissione è limitata alla sola sanzione della squalifica del calciatore Zandomeneghi,
poiché la richiesta ripetizione della gara è inammissibile, perché proposta fuori termine e ad Organo funzionalmente
incompetente (doveva necessariamente essere indirizzata al Giudice Sportivo, ex art. 29,comma 3 del C.G.S.);
sentito per le vie brevi l’arbitro il quale ha fornito ulteriori precisazioni;
ritenuto che, in relazione alle espressioni riportate nel referto, sia adeguata la minor sanzione della squalifica per una
giornata, da sommare alla giornata automatica dovuta a seguito dell’avvenuta espulsione per doppia ammonizione (vedi
art. 45, punto 2 del C.G.S.)
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di parzialmente accogliere il ricorso presentato dall’U.C. Z.T.L.L. Sinistra Piave;
• di ridurre a due giornate effettive di gara la sanzione della squalifica a carico del giocatore Zandomeneghi Fabio.
La tassa reclamo non è stata versata.
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