COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO C.S. LOREO 02 Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 37 del 3/12/2008 – Squalifica per tre giornate giocatori Bresciani Massimiliano e Sfriso William – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. RICORSO C.S. LOREO 02
Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto
n. 37 del 3/12/2008 – Squalifica per tre giornate giocatori Bresciani Massimiliano e Sfriso William –
Campionato di 2^ Categoria
La Società C.S. Loreo 02 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate
con il Comunicato n. 37 del 3/12/2008 del C.R. Veneto, con le quali é stata assunta la sanzione della squalifica per tre
giornate a carico dei calciatori :
- Bresciani Massimiliano : “per aver colpito volontariamente e con violenza un avversario con una gomitata al volto”
- Sfriso William : “capitano della squadra, si rivolgeva verso l’arbitro con ripetute offese”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso proposto dalla Società C.S. Loreo 02;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
ritenute congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo di primo grado rispetto ai fatti come specificati nel referto arbitrale
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
• di respingere il ricorso presentato dal C.S. Loreo 02;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bresciani Massimiliano;
• di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Sfriso William
• di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO C.S. LOREO 02 Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 37 del 3/12/2008 – Squalifica per tre giornate giocatori Bresciani Massimiliano e Sfriso William – Campionato di 2^ Categoria"