COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO C.S. LOREO 02 Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 37 del 3/12/2008 – Squalifica per tre giornate giocatori Bresciani Massimiliano e Sfriso William – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 17 Dicembre 2008 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. RICORSO C.S. LOREO 02 Avverso delibere Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato Ufficiale del C.R. Veneto n. 37 del 3/12/2008 – Squalifica per tre giornate giocatori Bresciani Massimiliano e Sfriso William – Campionato di 2^ Categoria La Società C.S. Loreo 02 ha presentato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate con il Comunicato n. 37 del 3/12/2008 del C.R. Veneto, con le quali é stata assunta la sanzione della squalifica per tre giornate a carico dei calciatori : - Bresciani Massimiliano : “per aver colpito volontariamente e con violenza un avversario con una gomitata al volto” - Sfriso William : “capitano della squadra, si rivolgeva verso l’arbitro con ripetute offese”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso proposto dalla Società C.S. Loreo 02; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; ritenute congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo di primo grado rispetto ai fatti come specificati nel referto arbitrale P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere il ricorso presentato dal C.S. Loreo 02; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Bresciani Massimiliano; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Sfriso William • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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