COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 16/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANGRADI MAURIZIO E DELL’U.S.D. CANTIANO CALCIO.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 16/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ANGRADI MAURIZIO E DELL’U.S.D. CANTIANO CALCIO. Con provvedimento del 19 marzo 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Angradi Maurizio - all’epoca dei fatti Presidente dell’A.S. Cantianese, nonché dell’U.S. Cantianese Calcio, oggi U.S.D. Cantianese Calcio - della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento per il Settore Tecnico e dall’art. 38, 4° comma, delle N.O.I.F., per aver consentito che il sig. Damiani Lamberto, sebbene tesserato, nella stagione sportiva 2006/2007, in qualità di allenatore per l’A.S. Belvedere abbia, a seguito di esonero, di fatto collaborato con l’A.S.D. Cantiano Calcio; • l’A.S.D. Cantiano Calcio della violazione di cui all’art. 2, 4° comma, del Cgs vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del Cgs per responsabilità diretta con riferimento alle condotte ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Con nota del 5 giugno 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 25 giugno 2008 con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata era presente il rappresentante della Procura Federale. Nessuno per le parti deferite. Su istanza del rappresentante dell’Organo Federale, il procedimento veniva rinviato all’odierna riunione, alla quale era presente il rappresentante della Procura Federale. Nessuno per le parti deferite. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna alla sanzione dell’inibizione di mesi quattro per Angradi Maurizio; ammenda di € 500,00 per l’U.S.D. Cantiano Calcio. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. 1. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C.; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che, dall’esame degli atti, risulta provata la responsabilità degli odierni deferiti in ordine ai fatti specificatamente loro ascritti; • visti gli artt. 1, 4, 18 e 19 del Cgs. 2. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina le seguenti sanzioni: a) inibizione di mesi quattro al sig. Angradi Maurizio; b) ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) all’U.S.D. Cantiano Calcio. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito di cui all’art. 35, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
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