COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 16/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALLORANI FLORINDO, PIROCCHI FILIPPO E DELL’A.S.D. SILVESTRESE.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 5 del 16/07/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. VALLORANI FLORINDO, PIROCCHI FILIPPO E DELL’A.S.D. SILVESTRESE. Con provvedimento del 22 maggio 2008 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • Vallorani Florindo e Pirocchi Filippo, rispettivamente Dirigente responsabile e Presidente dell’A.S.D. Silvestrese, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo gli stessi chiesto ed ottenuto dal proprio calciatore Ubaldi Loris, € 750,00 per l’autorizzazione al suo prestito per la stagione sportiva 2006/2007 ed € 2.000,00 per il suo svincolo per la stagione sportiva 2007/2008; • A.S.D. Silvestrese per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, 1° comma, del Cgs per le violazioni addebitate al proprio Dirigente con delega di rappresentanza ed al proprio Presidente. Con nota del 25 giugno 2008 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 14 luglio 2008, ore 18,00, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, i deferiti presentavano una memoria difensiva, deducendo l’infondatezza delle accuse e la conseguente estraneità agli addebiti loro contestati. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il sig. Vallorani Florindo, il sig. Pirocchi Filippo, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.D. Silvestrese ed il loro legale di fiducia. All’inizio del dibattimento, il difensore dei deferiti ha proposto, per tutti loro, istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 22 maggio 2008, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Vallorani Florindo, dirigente responsabile dell’A.S.D. Silvestrese; 2) Pirocchi Filippo, presidente dell’A.S.D. Silvestrese; 3) A.S.D. Silvestrese, per rispondere: - Vallorani Florindo e Pirocchi Filippo, rispettivamente Dirigente responsabile e Presidente dell’A.S.D. Silvestrese, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo gli stessi chiesto ed ottenuto dal proprio calciatore Ubaldi Loris, € 750,00 per l’autorizzazione al suo prestito per la stagione sportiva 2006/2007 ed € 2.000,00 per il suo svincolo per la stagione sportiva 2007/2008; - l’A.S.D. Silvestrese per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, 1° comma, del Cgs per le violazioni addebitate al proprio Dirigente con delega di rappresentanza ed al proprio Presidente. • che, all’inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Vallorani Florindo: sanzione base 2 anni di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi sedici; - Pirocchi Filippo: sanzione 2 anni di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi sedici;; - A.S.D. Silvestrese: sanzione base € 1.600,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 1.067,00 (millesessantasette/00);. dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Vallorani Florindo: mesi sedici di inibizione; - Pirocchi Filippo: mesi sedici di inibizione; - A.S.D. Silvestrese: ammenda di € 1.067,00 (millesessantasette/00).”
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