COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE NEPA FABIO, IN RELAZIONE ALLA GARA ROSCIANO / A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO DISPUTATA IL 4.12.08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE “B” (C.U. n° 28 DEL 5.12.08 – C.R.A.).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
APPELLO DELLA A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE NEPA FABIO, IN RELAZIONE ALLA GARA ROSCIANO / A.S.D. FOLGORE SAMBUCETO DISPUTATA IL 4.12.08 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIRONE “B” (C.U. n° 28 DEL 5.12.08 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Folgore Sambuceto ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Nepa Fabio che, in occasione di una rete segnata dalla squadra avversaria, si sarebbe portato incontro all’arbitro, assumendo comportamento irriguardoso.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione rispetto ai fatti realmente accaduti, tenuto conto il calciatore avrebbe solo partecipato ad una mischia vicino al direttore di gara, per protestare contro una decisione della terna arbitrale relativa alla convalida di una rete avversaria.
Osserva la Commissione che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali. Anzi, a ben vedere, il comportamento assunto dal Nepa appare più grave di quanto risulti dalla motivazione del primo giudice, essendo improprio sostenere che il medesimo: “ ….Si portava incontro all’arbitro assumendo comportamento irriguardoso …. “ come si legge nella motivazione della decisione impugnata poiché, dal referto arbitrale, si evince con estrema chiarezza che il calciatore, in occasione della rete del Rosciano, si portava verso il direttore di gara prendendolo per la maglia, protestando e insultandolo.
Stante quanto sopra, la sanzione inflitta dal primo giudice, non apparendo congrua ed adeguata alla fattispecie portata all’attenzione della Commissione, deve essere aumentata da tre a quattro turni di squalifica.
Per questo motivo, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello e, in parziale riforma della decisione impugnata, di infliggere al calciatore Nepa Fabio la squalifica per quattro gare, disponendo incamerarsi la tassa versata.
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