COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOC. AMATORI GLOBUS AVVERSO LE SQUALIFICHE FINO AL 15.12.08 DELL’ALLENATORE MASCIOLI ANTONIO E FINO AL 20.02.09 DEL CALCIATORE DEL ZOPPO MARIO INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAPINO / AMATORI GLOBUS DISPUTATA IL 15.11.08 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 13 DEL 20.11.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA SOC. AMATORI GLOBUS AVVERSO LE SQUALIFICHE FINO AL 15.12.08 DELL’ALLENATORE MASCIOLI ANTONIO E FINO AL 20.02.09 DEL CALCIATORE DEL ZOPPO MARIO INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA RAPINO / AMATORI GLOBUS DISPUTATA IL 15.11.08 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 13 DEL 20.11.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, la A.C. Globus ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. nei confronti dell’allenatore Mascioli Antonio e del calciatore Del Zoppo Mario per avere il primo rivolto continue proteste al Direttore di gara e per avere, il secondo, fatto ingresso nel terreno di gioco aggredendo l’arbitro sia verbalmente, con minacce ed insulti volgari, sia spingendolo fisicamente col petto in modo aggressivo ed intimidatorio, venendo poi allontanato dal suo capitano. Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni in quanto l’allenatore non avrebbe mancato di rispetto a nessuno, tantomeno all’arbitro, per essere i suoi interventi rivolti esclusivamente a propri calciatori, mentre il calciatore avrebbe protestato nei confronti dell’arbitro solo verbalmente, senza rivolgere insulti volgari e senza spintonarlo. Osserva, preliminarmente, la Commissione che, quanto alla squalifica dell’allenatore Mascioli Antonio, l’appello deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 45, comma III, lettera b), C.G.S., per non essere superiore ad un mese la sanzione impugnata. La sanzione inflitta dal primo Giudice al calciatore Del Zoppo Mario, invece, può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che il comportamento del tesserato può essere considerato quale protesta particolarmente smodata nei confronti del direttore di gara e non un atto di violenza nei suoi confronti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Del Zoppo Mario fino al 31.1.2009, disponendo accreditarsi la relativa, se effettivamente incamerata.
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