COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. SPINELLI LUIGI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PERANO CALCIO E DELLA STESSA SOCIETA’, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 32, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D., COME INTEGRATO NELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL C.U. n° 1 DELL’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C.; LA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 5, COMMA II, C.G.S.
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 18/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL SIG. SPINELLI LUIGI, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. PERANO CALCIO E DELLA STESSA SOCIETA’, IL PRIMO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 32, COMMA I, REGOLAMENTO L.N.D., COME INTEGRATO NELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL C.U. n° 1 DELL’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C.; LA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 5, COMMA II, C.G.S.
Con nota del 10.09.08, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Spinelli Luigi, Presidente della A.S.D. Perano Calcio, nonché la stessa società, per rispondere lo Spinelli Luigi della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 32, comma 1, del regolamento della L.N.D., come integrato dalle disposizioni contenute nel C.U. n° 1 dell’1.7.07, L.N.D. – F.I.G.C., per avere, quale Presidente della A.S.D. Perano Calcio, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di iscrivere per la stagione sportiva 2007 – 2008, una propria squadra ai campionati giovanili juniores regionali indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – F.I.G.C., oppure, in alternativa, al campionato juniores provinciale, la società A.S.D. Perano calcio, della violazione di cui all’art. 4, comma I, e dell’art. 5, comma II, C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ascrivibile al proprio Presidente.
Con raccomandate r.r. del 23 – 27.10.08, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 15.12. 08, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive.
Alla suddetta udienza nessuno compariva per i soggetti deferiti, mentre la società A.S.D. Perano faceva pervenire una memoria difensiva, con la quale sosteneva di non aver potuto iscrivere la squadra juniores per mancanza di giovani da poter tesserare.
Compariva il rappresentante della Procura, Avv. Francesco Di Leginio, il quale concludeva per l’affermazione delle responsabilità in capo ai soggetti deferiti, con conseguente applicazione della
sanzione dell’inibizione di mesi quattro per il presidente e dell’ammenda di € 2.000,00 per la società.
Osserva la Commissione che la contestata violazione risulta “per tabulas” e che la mancata comparizione da parte dei soggetti deferiti, è sintomatica della responsabilità degli stessi.
Quanto alla sanzione, si reputa equo infliggere al sig. Spinelli Luigi l’inibizione di un mese e venti giorni ed alla società l’ammenda di € 1.500,00.
Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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