COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA POLISPORTIVA MONTEVELINO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICHE AI CALCIATORI SCAFATI EMILIO FINO AL 31/01/2009 E SAMI ALESSANDRO PER CINQUE GARE; INIBIZIONE ALL’ALLENATORE ISIDORI GIULIO FINO AL 17/12/2008; SQUALIFICA PER ANNI CINQUE CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN SENO ALLA F.I.G.C. AL CALCIATORE SAMI MASSIMILIANO; AMMENDA ALLA SOCIETA’ MONTEVELINO DI EURO 500,00 CON OBBLIGO AL RISARCIMENTO DEI DANNI) IN RELAZIONE ALLA GARA CESE / MONTEVELINO DISPUTATA IL 23.11.08 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 25 del 27.11.08 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA POLISPORTIVA MONTEVELINO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICHE AI CALCIATORI SCAFATI EMILIO FINO AL 31/01/2009 E SAMI ALESSANDRO PER CINQUE GARE; INIBIZIONE ALL’ALLENATORE ISIDORI GIULIO FINO AL 17/12/2008; SQUALIFICA PER ANNI CINQUE CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN SENO ALLA F.I.G.C. AL CALCIATORE SAMI MASSIMILIANO; AMMENDA ALLA SOCIETA’ MONTEVELINO DI EURO 500,00 CON OBBLIGO AL RISARCIMENTO DEI DANNI) IN RELAZIONE ALLA GARA CESE / MONTEVELINO DISPUTATA IL 23.11.08 PER IL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 25 del 27.11.08 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società Montevelino, ha impugnato i provvedimenti di cui sopra, adottati dal G.S. a seguito dei gravi episodi accaduti in occasione della gara descritta allorché tesserati della stessa società si sono resi responsabili di episodi di violenza in danno del direttore di gara e degli avversari. Ha dedotto l’appellante che il direttore di gara avrebbe riferito circostanze non completamente veritiere e dettate da uno stato d’animo sicuramente non sereno ed obiettivo. Ha pertanto concluso per la revoca delle sanzioni o per la riduzione delle stesse, soprattutto con riferimento alla posizione del calciatore Sami Massimiliano il quale sarebbe stato provocato dal direttore di gara con un calcione che ha costretto lo stesso calciatore a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’arbitro della gara, sentito personalmente a chiarimenti, ha sostanzialmente confermato gli originari riferimenti escludendo di aver colpito con un calcio Sami Massimiliano e di aver rivolto affermazioni provocatorie nei confronti di chicchessia. Ha, infine, aggiunto che, dopo essere stato colpito più volte da quest’ultimo calciatore e dopo essere caduto a terra con perdita momentanea della vista ad un occhio, alcun dirigente delle due società è intervenuto per soccorrerlo. La società appellante, in sede di comparizione, ha insistito nell’evidenziare le contraddizioni contenute nel rapporto e nel relativo supplemento, ribadendo che il direttore di gara aveva minacciato e colpito con un calcio il Sami Massimiliano che lo aveva aggredito e facendo infine rilevare che lo stesso direttore di gara si era recato all’Ospedale di Chieti per farsi visitare solo a distanza di quattro ore dall’accaduto. Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara e dei gravi episodi accaduti in occasione della gara oggetto di reclamo, le sanzioni adottate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate alle singole responsabilità ad eccezione della squalifica inflitta al calciatore Scafati Emilio che può essere lievemente ridotta in considerazione del fatto che lo stesso ha strattonato il direttore di gara non per consumare a suo danno violenza ma solo per richiamare la sua attenzione affinché assumesse il provvedimento dell’espulsione dell’avversario, cosa che, peraltro, lo stesso arbitro aveva già deciso di fare, nonché dell’ammenda sul presupposto che l’arbitro ha riconosciuto di non aver constatato personalmente l’esistenza dei danni nello spogliatoio della squadra ospitante.Ritiene, peraltro, la Commissione di non poter accedere alle ulteriori richieste in quanto le circostanze dedotte in sede di appello non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali e sono state anzi contraddette dal direttore di gara, la cui versione dei fatti costituisce, come è noto, fonte di prova privilegiata rispetto a quella fornita dalla stessa società appellante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Scafati Emilio fino al 31/12/2008 e di ridurre l’ammenda ad euro 300,00 confermando, nel resto, gli impugnati provvedimenti. Dispone accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.
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