COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. GIARDINO PIERO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. CALCIO A 5 LANCIANO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO A 5 LANCIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 24/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL SIG. GIARDINO PIERO, NELLA SUA QUALITA’ DI PRESIDENTE DELLA A.S.D. CALCIO A 5 LANCIANO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART. 38, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., NONCHE’ DELLA SOCIETA’ A.S.D. CALCIO A 5 LANCIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. Con nota dell’1.08.2008 il Vice Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione il Sig. Giardino Piero, nella sua qualita’ di Presidente della A.S.D. Calcio a 5 Lanciano, per la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. in quanto, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ha permesso che nel corso della stagione sportiva 2007 – 2008 il Sig. Simigliani Massimo svolgesse l’attività di allenatore, pur non essendo quest’ultimo all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Calcio a 5 Lanciano, nonché la predetta Società per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta, per gli addebiti ascritti al proprio Presidente. Con raccomandate r.r. del 21.10.2008, ritualmente notificate, la Commissione ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra richiamate a mente dell’art. 41, comma II, C.G.S., informando gli stessi che la trattazione del procedimento restava fissata per il giorno 22.12. 08, con termine fino a 10 gg. prima per il deposito di memorie difensive. Alla suddetta udienza compariva il Sig. Giardino Piero, in proprio e quale legale rappresentante della Società, nonché il rappresentante della Procura, Avv. Andrea Magnanelli. Preliminarmente i soggetti deferiti chiedevano ai sensi dell’art. 23 del C.G.S. l’applicazione delle sanzioni su richiesta delle parti, concordate con il rappresentante della Procura nella misura di giorni 40 di inibizione (pena base mesi due) a carico del Sig. Giardino Piero ed € 270,00 di ammenda (pena base € 400,00) a carico della Società A.S.D. Calcio a 5 Lanciano. La Commissione, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti formulata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, visto l’art. 23 C.G.S. DELIBERA a richiesta delle parti, di infliggere al Sig. Giardino Piero la sanzione della inibizione per giorni quaranta ed alla A.S.D. Calcio a 5 Lanciano la sanzione dell’ammenda di € 270,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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