COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 02/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. CANSATESSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A INFLITTA AL CALCIATORE VENDITTI DANIELE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANSATESSA / ARAGNO DISPUTATA IL 7/12/08 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 17 dell’11.12.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 02/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA A.S.D. CANSATESSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE A INFLITTA AL CALCIATORE VENDITTI DANIELE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CANSATESSA / ARAGNO DISPUTATA IL 7/12/08 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 17 dell’11.12.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. CANSATESSA ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore spintonato l’arbitro con una mano sulla spalla, a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra, reiterando tale comportamento a fine gara. La società appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione in quanto il Venditti avrebbe toccato la spalla dell’arbitro solo per richiamare la sua attenzione, senza tenere alcun atteggiamento minaccioso o irriguardoso. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che la spinta gli aveva fatto perdere l’equilibrio e che, a fine gara, lo stesso Venditti gli aveva rivolto minacce nel caso in cui avesse scritto sul rapporto cose non vere. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione adottata nei confronti del Venditti appare congrua ed adeguata, con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata. D’altro canto, la tesi sostenuta dalla società appellante non ha trovato riscontro negli atti ufficiali dai quali, invece, risulta chiaramente il comportamento tenuto dal Venditti. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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