COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 02/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA S.S.D. VILLA OLIVETI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 9.02.09 INFLITTA AL CALCIATORE SPERANZA FEDERICO E SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARCHIONNE VALTERIO) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA OLIVETI / CORBINO CALCIO DISPUTATA IL 6/12/08 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 18 dell’11.12.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 33 del 02/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale APPELLO DELLA S.S.D. VILLA OLIVETI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFICA FINO AL 9.02.09 INFLITTA AL CALCIATORE SPERANZA FEDERICO E SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA AL CALCIATORE MARCHIONNE VALTERIO) IN RELAZIONE ALLA GARA VILLA OLIVETI / CORBINO CALCIO DISPUTATA IL 6/12/08 PER IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. n° 18 dell’11.12.08 – DELEGAZIONE PROVINCIALE PESCARA). Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. VILLA O0LIVETI ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per aver il calciatore Speranza, spintonato l’arbitro e tentato di colpirlo con due pugni, non riuscendovi perché trattenuto dai compagni e il calciatore Marchionne per avere minacciato l’arbitro, dopo essere stato espulso per condotta violenta ai danni di un avversario. La società appellante ha dedotto l’eccessività delle sanzioni in quanto il Marchionne, capitano della squadra, aveva solo protestato con il direttore di gara intendendo avere spiegazioni sulla decisione adottata dall’arbitro e lo Speranza aveva solo gesticolato nei confronti dello stesso direttore di gara, senza spintonarlo o colpirlo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, ribadendo che lo Speranza lo aveva spintonato con il petto, cercando di colpirlo con due pugni e non riuscendovi perché trattenuto dai compagni di squadra, ed il Machionne lo aveva minacciato, dopo essere stato espulso per un fallo di gioco. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione adottata nei confronti dello Speranza, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata al comportamento dallo stesso tenuto, mentre quella relativa al Marchionne, può essere lievemente ridotta sul presupposto della non particolare gravità dell’accaduto, essendosi lo stesso limitato a rivolgere semplici minacce all’indirizzo del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta la calciatore Marchionne Valterio a tre gare, confermando nel resto l’impugnata decisione. Dispone restituirsi la tassa versata.
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