COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 17/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ NEMUS AVVERSO PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. PUBBLICATI SUL CU N. 52 DEL 10.12.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 54 del 17/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ NEMUS AVVERSO PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL G.S. PUBBLICATI SUL CU N. 52 DEL 10.12.2008. Letto il reclamo proposto dalla società NEMUS avverso la squalifiche inflitte dal G.S. ai calciatori DILASCIO BIAGIO, per 2(due) gare, e CANTISANI ROSARIO, a termine per tredici giorni (fino al 23.12.2008), come riportate sul CU n. 52 del 10.12.2008; Considerato che l’art. 45, comma 3, del C.G.S. sancisce che “non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a quindici giorni”; P.Q.M. • dichiara inammissibile il proposto reclamo; • dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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