COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 43 della società A.S.D. CHIARAVALLE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 04.12.2008 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, inibizione Sig. BELLINI Felice fino al 31.12.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO N. 43 della società A.S.D. CHIARAVALLE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 68 del 04.12.2008 (Ammenda di € 500,00 e DIFFIDA, inibizione Sig. BELLINI Felice fino al 31.12.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto cha dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il dirigente Bellini Felice si è reso responsabile di
ingresso abusivo in campo e di comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara nonostante fosse già
inibizione fino al 7 settembre 2009;
che la sanzione inflitta alla società per responsabilità oggettiva è senz’altro congrua ed adeguata;
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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