COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 44 della società U.S.D. AMBROSIANA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 03.12.2008 (Inibizione Sig. ALLEGROTTI Graziano fino al 28.02.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23 dicembre 2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO N. 44 della società U.S.D. AMBROSIANA CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 29 del 03.12.2008 (Inibizione Sig. ALLEGROTTI Graziano fino al 28.02.2009). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto cha dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il dirigente Allegrotti Graziano si è reso responsabile di ingresso abusivo in campo e di comportamento violento nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata; P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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