COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. NANI EDOARDO e CIPOLLA LUCA, tesserati A.C.D.PRO PIACENZA e A.C.D. PRO PIACENZA – campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°21 DEL 03.12.2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico sigg. NANI EDOARDO e CIPOLLA LUCA, tesserati A.C.D.PRO PIACENZA e A.C.D. PRO PIACENZA – campionato di Promozione
Con nota 18.9.2008 prot. n. 1151/1381, il Vice Procuratore Federale,
- letti gli atti di indagine e rilevato che dagli elementi istruttori emerge che, effettivamente, al termine della gara Pro Piacenza – Fornivo Riccò del 13.4.2008, nel tratto del complesso sportivo che dal terreno di gioco porta agli spogliatoi, diversi giocatori delle due squadre si sono fronteggiati, scambiandosi ripetuti insulti e spintoni , senza però venire a vie di fatto;
- rilevato, però, che nel predetto frangente, avvenivano episodi che hanno visto farne le spese, quali contusi i giocatori Marchignoli Daniele e Rocca Matteo del Fornovo Riccò, colpiti, rispettivamente, da un colpo violento sul volto sferrato dal giocatore NANI EDOARDO, ed il secondo da una scarpata al volto sferrata dal giocatore CIPOLLA LUCA; fatti entrambi riconducibili a due episodi ben distinti fra loro, perché avvenuti, il primo (NANI colpisce Marchignoli), nel passaggio dal campo di gioco verso la rampa che porta negli spogliatoi, mentre il secondo (CIPOLLA colpisce Rocca), vicino ai lavandini dove i giocatori lavano le scarpe a fine partita;
- considerato che la condotta posta in essere dai giocatori NANI EDOARDO e CIPOLLA LUCA, entrambi tesserati, all’epoca dei fatti, per la società PRO PIACENZA, risulta particolarmente deprecabile anche per la presenza in campo di tanti bambini e ragazzi delle squadre giovanili della loro società, oltre che particolarmente violent, tanto da integrare gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S. (doveri di lealtà e correttezza nell’attività sportiva) e solo in parte viene mitigata dalla successiva ammissione delle proprie responsabilità, con esclusione, comunque, della volontarietà e, quindi del dolo, per quanto accaduto agli avversari;
- visto l’art. 32, quarto comma, del C.G.S., ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano :
- il sig.NANI EDOARDO, tesserato per l’A.C.D.PRO PIACENZA 1919, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) per aver colpito, a gara abbondantemente terminata, un giocatore avversario con una violenta manata a pugno chiuso;
- il sig.CIPOLLA LUIGI, tesserato per l’A.C.D.PRO PIACENZA 1919, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) per aver colpito, a gara abbondantemente terminata, un giocatore avversario con una scarpa al volto;
- la società A.C.D.PRO PIACENZA 1919 per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S., per la condotta tenuta dai propri calciatori tesserati NANI e CIPOLLA.
Ritualmente notificati gli avvisi di convocazione, il sig.NANI, che aveva fatto richiesta di audizione, ed era stato tempestivamente invitato, ha presentato un certificato di malattia, ed è rappresentato dal’avv.ZIOTTI LUCA. Il sig.NANI aveva anche presentato memoria difensiva in cui, fra l’altro contesta gli addebiti attribuitigli, sostenendo che “in ultima analisi e ulteriore dato di notevole importanza è che non vi è alcuna menzione all’interno del referto arbitrale, che è fonte di prova privilegiata, dei fatti di cui è causa. La terna arbitrale non ha evidenziato nulla e tantomeno visto e accertato alcunché in merito ai predetti accadimenti. Allo stato vi sono solamente versioni opposte e contrastanti”. In via principale e nel merito, chiede di essere prosciolto da ogni addebito e, in via di mero subordine, nella denegata ipotesi venisse ravvisata una qualsivoglia sua condotta antisportiva, che la sanzione disciplinare sia rispettosa della norma di cui all’art. 19, n. 1 lett. e) del C.G.S., che fissa il minimo edittale in quattro giornate di squalifica in riferimento a comportamenti di particolare gravità. L’A.C. PRO PIACENZA, nel comunicare l’impossibilità a presenziare al dibattimento per improcrastinabili impegni di lavoro e sopraggiunti motivi di saluti, confida che si valuti adeguatamente, in aggiunta all’occasionalità dell’accaduto ed alla pronta adozione, da parte degli addetti alla forza pubblica, di ogni possibile misura volta a contenere e limitarne le conseguenze, l’atteggiamento di massima collaborazione incondizionatamente prestato al fine del celere e veritiero accertamento degli eventi e, non ultima, l’assenza di qualsivoglia tipo di recidiva. Auspica una piena assoluzione o, in subordine, l’inflizione si una sanzione di lievissima entità. Nulla è pervenuto da parte del sig.CIPOLLA LUCA.
Il rappresentante della Procura Federale, Sostituto Procuratore Avv.MARCO STEFANINI, dopo ampia e dettagliata disamina dei fatti contestati, ritenendo, fra l’altro, premeditati e colposi gli episodi che hanno visto protagonisti i sigg.NANI e CIPOLLA (episodi stigmatizzati anche dalla stessa A.C.PRO PIACENZA che, in una lettera a firma del Presidente, datata 14.4.2008, giorno successivo alla gara, indirizzata al Presidente dell’A.S.Fornovo Riccò, solidarizzando per gli incidenti occorsi ai due giocatori di detta compagine, dichiara, fra l’altro, che “gli inqualificabili episodi di cui si sono resi responsabili due nostri calciatori vanno decisamente stigmatizzati e condannati poiché non degni del vivere civile e, per quel che può servire, Le posso assicurare che tali personaggi sono stati immediatamente espulsi dalla squadra e dalla società. Voglio inoltre far pervenire ai suoi tesserati coinvolti, gli auguri miei personali e della società tutta, per una pronta guarigione”), conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiansi affermare le responsabilità delle parti deferite con la squalifica di anni 1 per i sigg.NANI EDORADO e CIPOLLA LUCA e l’ammenda di € 1.000 per l’A.C.PRO PIACENZA.
L’Avv. ZIOTTI , richiamandosi alla memoria depositata, sottolinea, fra l’altro, che non esiste un referto arbitrale che confermi l’accaduto e che, per nella testimonianza raccolta dal sig.Marchignoli, questi dichiara di essere stato aggredito alle spalle e, quindi, non si può essere certi che il colpevole sia stato il NANI. Conclude chiedendo il proscioglimento del sig.NANI o, in subordine, una sanzione consistente nel minimo edittale.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale,
- esaminata la memoria difensiva presentata dal sig.NANI ed avute presenti le argomentazioni svolte in questa sede dal rappresentante del predetto, nonché la nota dell’A.C.PRO PIACENZA;
- valutato che i comportamenti messi in atto dai calc.NANI e CIPOLLA, quali si evidenziano dalla istruttoria svolta della Procura Federale, ben evidenziata in questa sede dal Sostituto Procuratore avv.MARCO STEFANINI, integrino, per entrambi, la violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente responsabilità oggettiva, ex art. 4 comma 2, del C.G.S. dell’A.C. PRO PIACENZA per le violazioni ascritte ai propri tesserati;
- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere la squalifica per 1 anno ai sigg.NANI EDOARDO, tess.A.C.PRO PIACENZA, e CIPOLLA LUCA, già tesserato A.C.PRO PIACENZA ora POL.CALCIO SPINO, e l’ammenda di € 500 all’A.C. PRO PIACENZA.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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