COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MEDESANESE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 26.11.2008 gara CAVOLA – MEDESANESE del 2.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°23 DEL 17.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA U.S.MEDESANESE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 20 del 26.11.2008 gara CAVOLA – MEDESANESE del 2.11.2008 L’U.S.MEDESANESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo, con dovizia di argomentazioni e citazioni di provvedimenti inerenti la facoltà, se non l’obbligo, dell’arbitro di sospendere una gara ogniqualvolta la situazione non permetta un sereno ed incondizionato svolgimento dell’incontro. Nel caso particolare, considerato che : “1) l’atto violento dell’assistente di parte del Cavola sulla persona del direttore di gara ha procurato forte dolore al collo di questi; 2) il dolore persisteva e, a causa di quest’ultimo, nonché del grave clima intimidatorio venutosi a creare, l’arbitro ha ritenuto opportuno non proseguire la gara; 3) il direttore di gara non avrebbe potuto farsi sostituire da terzi, come avrebbe potuto accadere in gare di livello superiore, in quanto la figura del quarto uomo non è prevista in Prima Categoria; 4) l’aggressore, nonostante il provvedimento di espulsione decretato dll’arbitro, non si allontanava dal terreno di gioco, dando luogo, inoltre, a capannelli, formatisi sul terreno di gioco, che impedivano la regolare prosecuzione della gara”. Inoltre “la mancata richiesta dell’intervento della forza pubblica, obbligatoria in tutte le gare, ha fatto si che le misure d’ordine siano state espletate dai dirigenti ospitanti, con conseguente maggior pericolo per l’incolumità del direttore di gara, che non avrebbe neppure potuto richiedere l’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza, laddove, addirittura, avrebbe dovuto rivolgersi ai colleghi dirigenti dello stesso aggressore”. Non si può non rilevare che l’arbitro, in ragione dei motivi sopra indicati “abbia percepito un serio e concreto pericolo per la propria incolumità e si sia reso consapevole, oggettivamente, dell’impossibilità di proseguire l’incontro, avendo perduto la serenità e tranquillità necessari per proseguire, anche in considerazione della menomazione fisica che gli impediva di affrontare adeguatamente l’impegno fino alla conclusione, non esistendo la possibilità di farsi sostituire da un assistente o dal quarto ufficiale”. La Commissione, - premesso che l’U.S.MEDESANESE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, precisando che la spinta infertagli dall’assistente dell’U.S.Cavola gli procurava un dolore di “media intensità”; - verificato che esiste agli atti, come prescritto dall’art. 18 – Ordine pubblico –, la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica , inoltrata dall’U.S.Cavola al Comando dei Carabinieri di Toano-R.E. e da questo controfirmata per ricevuta; - avuto presente che la C.A.F., ha dichiarato in diverse occasioni, vedasi ad esempio : 1) decisione 18.3.1999 app.S.P.Serre (sospensione della gara a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e di taluni calciatori locali), ribadendo il principio più volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art.64 comma 2 delle N.O.I.F. e 7 comma 4 (vecchio testo ed.1995) del C.G.S., che “la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza la situazione di pericolo deve essere reale e non semplicemente supposta e basata su impressioni del Direttore di gara”; 2) decisione 17.6.1999 app.A.S.C.Juvequense (sospensione della gara perché l’arbitro era stato colpito al volto con due manate dal un calciatore) “ed invero risulta agli atti che il Direttore di gara riportò a causa dell’aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo nell’immediatezza del fatto la piena e fattiva collaborazione di entrambe le società, sicché nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell’incontro”; 3) decisione 24.5.2001 app.Senato Calcio (sospensione della gara per simulazione di uno sputo verso l’arbitro con frasi minacciose, da parte di un calciatore espulso, che poi spingeva violentemente il direttore di gara con entrambe le mani al petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi) “secondo la giurisprudenza costante della C.A.F., perché le gare possano subire una interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipante alla competizione); ed occorre altresì che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione fisiologica della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione sportiva nell’alveo della regolarità”; - ritenuto che nella circostanza non si siano verificati atti o situazioni tanto gravi da determinare nell’arbitro il razionale convincimento di attentati alla sua incolumità od a quella dei calciatori. Nella fattispecie la decisione di sospendere la gara è stata adottata dall’arbitro non già in presenza di una situazione di pericolo, quanto invece per effetto di “turbamento” e per il dolore al collo (in questa sede verbalmente classificato come leggero) e per la presenza in campo dell’assistente dell’U.S.CAVOLA, al quale aveva comunicato il provvedimento di allontanamento, senza neppure aver tentato di attuare i provvedimenti previsti dal regolamento, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’U.S.MEDESANESE, confermando la delibera assunta in primo grado di ripetizione della gara. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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