COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIS ARGENTINA avverso squalifica all’1.2.2009 calc.COSTANTINI MIRCO e all’8.2.2009 calc.TRAVAGLIATI MASSIMO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2008 gara VIS ARGENTINA – DELFINI RIMINI del 30.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI I^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.VIS ARGENTINA avverso squalifica all’1.2.2009 calc.COSTANTINI MIRCO e all’8.2.2009 calc.TRAVAGLIATI MASSIMO e ammenda € 200 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 3.12.2008 gara VIS ARGENTINA – DELFINI RIMINI del 30.11.2008 L’A.S. VIS ARGENTINA ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che “il calc. TRAVAGLIATI, espulso per fallo di reazione sull’avversario, dopo aver subito un grave fallo senza sanzione da parte del direttore di gara, e il calc.COSTANTINI, in veste di capitano, intervenuto per chiedere spiegazioni causa mancata sanzione, veniva a sua volta espulso dal direttore di gara, il quale sostiene di essere stato spintonato, causandogli uno spostamento di due, tre metri. Nessuno dei due giocatori offendeva e spintonava il direttore di gara, ma chiedevano entrambi spiegazioni sul metodo decisionale così diverso verso i componenti le due compagini. Circa l’ammenda. evidenzia che “il campo di gioco dista dalle tribune circa 30/35 metri, che esiste una recinzione alta 4 metri, che per accedere agli spogliatoi si deve percorrere un sottopasso coperto, e che il direttore di gara non può in nessun caso venire a contatto con il pubblico. All’incontro assistevano 19 spettatori paganti a alcuni associati dell’A.S.VIS ARGENTINA”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. TRAVAGLIATI, dopo aver subito un fallo, colpiva con un violento pugno alle spalle il calciatore avversario, che si accasciava a terra. Alla notifica del provvedimento di espulsione insultava l’arbitro ed a fine gara, mentre l’arbitro si avviava verso gli spogliatoi, reiterava le offese, lo spintonava alla schiena e lo accusava di avergli rivolto una frase offensiva (che l’arbitro nega nel modo più assoluto). Giunti entrambi alle porte degli spogliatoi, il calc.TRAVAGLIATI urlava all’arbitro frasi gravemente offensive e minacciose di atti estremi, venendo poi allontanato da compagni di squadra; 2) il calc.COSTANTINI, capitano dell’A.S.VIS ARGENTINA, dopo l’espulsione di cui sopra, correva verso l’arbitro, lo spingeva con le mani al petto, facendolo indietreggiare di 2/3 metri, protestando vivacemente, e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, rivolgeva all’arbitro frasi offensive e scurrili; 3) per tutta la durata del secondo tempo, sostenitori dell’A.S.VIS ARGENTINA, indirizzavano all’arbitro frasi offensive e minacciose; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dai calc.TRAVAGLIATI e COSTANTINI debba essere sanzionato con squalifiche maggiormente aderenti alla condotta tenuta dagli stessi; - visto l’art. 36 comma 3 del C.G.S., d e l i b e r a - di aumentare al 28.2.2009 la squalifica del calc. COSTANTINI MIRCO ed al 31.3.2009 la squalifica del calc.TRAVAGLIATI MASSIMO, ferma restando l’ammenda di € 200 a carico dell’A.S.VIS ARGENTINA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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