COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PREM CIVITELLA CALCIO avverso squalifica per 5 giornate calc. DONATINI GIONATA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 del 3.12.2008 gara S.VITTORE – PREM del 30.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA A.S.PREM CIVITELLA CALCIO avverso squalifica per 5 giornate calc. DONATINI GIONATA delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 del 3.12.2008 gara S.VITTORE – PREM del 30.11.2008 L’A.S.PREM CIVITELLA CALCIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc.DONATINI “ammonito per la seconda volta dal direttore di gara, si dirigeva verso lo stesso rivendicando che la frase relativa al secondo cartellino giallo era rivolta ad un compagno di squadra e non allo stesso; nella foga, essendo in corsa, toccava con entrambe le mani il direttore di gara non con l’intenzione di spintonarlo, ma di evitare un contatto, contatto non evitabile in quanto in corsa. Il comportamento del DONATINI è certamente censurabile per l’espressione offensiva a fine gara, ma non certamente per il tentativo di spinta di fatto non effettuato e principalmente non voluto, ma generato da un eccesso di foga nel volere rivendicare un torto subito per un malinteso da parte del direttore di gara”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha precisato che il calc.DONATINI, espulso perché, pur rivolgendosi ad un compagno, esprimeva giudizi offensivi nei confronti dell’arbitro e, dopo la comunicazione del provvedimento di espulsione, senza essere pressato da alcuno, spintonava volontariamente l’arbitro con entrambe le mani al petto ed al termine della gara gli rivolgeva una frase offensiva; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dal calc.DONATIINI debba essere sanzionato con squalifica maggiormente aderente alla condotta tenuta; - visto l’art. 36 comma 3 del C.G.S., d e l i b e r a - di aumentare al 28.2.2009 la squalifica del calc. DONATINI GIONATA. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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