COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONCOFREDDO avverso squalifica per 3 giornate calc.CALISESI CRISTIAN, per 4 giornate calc.BULBI FILIPPO e per 6 giornate calc.AMADORI ANDREA e MAGNANI NICOLO’ delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 del 3.12.2008 gara SOGLIANESE – RONCOFREDDO del 29.11.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RONCOFREDDO avverso squalifica per 3 giornate calc.CALISESI CRISTIAN, per 4 giornate calc.BULBI FILIPPO e per 6 giornate calc.AMADORI ANDREA e MAGNANI NICOLO’ delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 22 del 3.12.2008 gara SOGLIANESE – RONCOFREDDO del 29.11.2008 Il F.C.RONCOFREDDO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti, giudicandoli ingiusti, in quanto le motivazioni date dall’arbitro siano “false ed inventate dallo stesso”. Chiede un confronto per chiarire i fatti accaduti veramente. La Commissione, - premesso che non è stato possibile sentire il rappresentante del F.C.RONCOFREDDO, convocato a seguito della richiesta formulata, in quanto la persona presentatasi è risultata colpita da provvedimento disciplinare; - visti gli atti ufficiali; - sentito l’arbitro, che ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che : 1) il calc.CALISESI , dopo una decisione arbitrale, indirizzava all’arbitro una frase offensiva e scurrile ed alla vista del cartellino rosso reiterava le esternazioni; 2) terminata la gara, mentre era in atto una vivace protesta da parte dei sostenitori del F.C.RONCOFREDDO, che, oltre ad offese, fra l’altro, minacciavano di arrecare danni alla vettura dell’arbitro, il calc. BULBI indicava dove si trova l’auto ed il colore della stessa; 3) il calc.AMADORI, al termine della gara, dopo aver sputato sul palmo della mano, la porgeva all’arbitro in segno di saluto da ricambiare, mentre gli indirizzava una frase ironica; al rifiuto dell’arbitro di stringergli la mano, gli rivolgeva frasi offensive e minacciose; 4) il calc.MAGNANI, già ammonito, rivolgeva all’arbitro una frase offensiva ed alla vista del cartellino rosso reiterava, urlando le esternazioni offensive ed anche scurrili, aggiungendo anche minacce di atti estremi, venendo poi allontanato da compagni di squadra; - - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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