COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale MEMORIAL PREDIERI RECLAMO PROPOSTO DA A.L.P. avverso squalifica all’11.4.2009 calc.CASTAGNI FEDERINO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 dell’11.12.2008 gara A.L.P. – CA.RIO.CA. del 4.12.2008

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 DEL 30.12.2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale MEMORIAL PREDIERI RECLAMO PROPOSTO DA A.L.P. avverso squalifica all’11.4.2009 calc.CASTAGNI FEDERINO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 23 dell’11.12.2008 gara A.L.P. – CA.RIO.CA. del 4.12.2008 L’A.L.P. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “il calc.CASTAGNI ha effettivamente insultato il direttore di gara e lo ha fatto ripetutamente, senza mai recare alcuna offesa né verso il direttore stesso e neppure verso la categoria arbitrale”. Ritiene che “tra insulti ed offese ci sia una notevole differenza ed in questo caso sicuramente non si è trattato di offese ed il pallone non è stato certo lanciato con violenza all’indirizzo dell’arbitro, bensì a oltre tre metri e come gesto di stizza dopo l’ennesima punizione che veniva fischiata contro il ragazzo, e certamente non era diretta a colpire il direttore”. Ritenendo la sanzione troppo gravosa ne chiede una riduzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il calc.CASTAGNI, nel rivolgere frasi offensive, scurrili e minacciose all’arbitro, calciava, da una distanza di circa 15 metri, con forza il pallone verso questi, pallone che passava a circa mezzo metro dal direttore di gara. Si avvicinava poi all’arbitro, reiterando le esternazioni, venendo conseguentemente espulso ed allontanato da suoi compagni. Successivamente, rientrava sul terreno di gioco ed indirizzava nuovamente offese e minacce all’arbitro, venendo poi nuovamente allontanato da compagni di squadra; - valutato che il deprecabile comportamento del calc.CASTAGNI possa, comunque, essere punito con una sanzione maggiormente correlata alla condotta messa in atto, d e l i b e r a - di ridurre all’11.3.2009 la squalifica del calc.CASTAGNI FEDERICO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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