Pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA P.G.S. VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Nuova Picena – Nuova PGS Vigor SMA, del 1.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 64 del 5.11.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA P.G.S. VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Nuova Picena – Nuova PGS Vigor SMA, del 1.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 64 del 5.11.2008. Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 19 novembre 2008 del proprio allenatore Valentini Andrea e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva. La Commissione, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova P.G.S. Vigor SMA ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it