Pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA P.G.S. VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Nuova Picena – Nuova PGS Vigor SMA, del 1.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 64 del 5.11.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 12/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. NUOVA P.G.S. VIGOR SMA avverso sanzioni merito gara Nuova Picena – Nuova PGS Vigor SMA, del 1.11.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 64 del 5.11.2008.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 19 novembre 2008 del proprio allenatore Valentini Andrea e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova P.G.S. Vigor SMA ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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