COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. PALLAVICINO (PA) – avverso decisione Giudice Sportivo in ordine alla gara: Stella D’oriente – Pallavicino del 5.11.2008 – Campionato di I^ Categoria – C.U.: 119 del 20/11/2008 – Procedimento 70/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
A.S.D. PALLAVICINO (PA) – avverso decisione Giudice Sportivo in ordine alla gara: Stella D’oriente – Pallavicino del 5.11.2008 – Campionato di I^ Categoria - C.U.: 119 del 20/11/2008 - Procedimento 70/A
Il Giudice Sportivo, decidendo sulla base delle risultanze degli atti di gara ed in mancanza della certezza di potere addebitare la responsabilità a carico di chi aveva provocato l’anticipata fine della gara stessa, adottata dall’arbitro per essere stato colpito alla fronte da una pietra, statuiva la ripetizione della gara di che trattasi da svolgersi in campo neutro ed a porte chiuse.
Tutto quanto sopra, a seguito di reclamo avanzato dalla Società Stella D’Oriente e di controdeduzioni prodotte dalla Società A.S.D. Pallavicino in opposizione alle domande e motivazioni sostenute dalla Società Stella D’Oriente.
Alla suddetta ordinanza, statuita dal Giudice Sportivo, ricorre la Società A.S.D. Pallavicino invocando la revoca del Giudice di primo esame perché illegittimo, non rispondente alla inconfutabile realtà dei fatti accaduti che hanno provocato l’anticipata conclusione della gara in esame, la cui responsabilità deve essere addebitata alla Società Stella D’Oriente sia in via diretta, per l’operato posto in essere da suoi tesserati, sia in via oggettiva per eventuale mancata identificazione dei responsabili.
Sostiene che al momento storico dell’increscioso incidente l’odierna ricorrente conduceva la gara con il risultato a proprio favore (1 a 2 ) circostanza che di per sé esclude qualsivoglia interesse da parte della stessa a provocare l’interruzione della gara e la sua anticipata conclusione decisa dall’arbitro, non più in grado di continuarla perché colpito alla testa con una pietra.
Conclude invocando una ulteriore attività accertativa in merito da parte di questo Organo di Giustizia e la conseguente statuizione di condanna della Stella D’Oriente con la punizione della perdita della gara da infliggere alla stessa.
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
Le modalità temporali ed oggettive dell’accaduto, oggetto del gravame, sia in primo grado che in questa sede hanno indotto la scrivente a convocare il Direttore di gara per acquisire maggiori elementi di giudizio, anche in riferimento al suo operato dopo la sospensione della gara e successivi supplementi prodotti.
E’ stato accertato che l’Arbitro nel suo spogliatoio è stato oggetto di intimidazione da parte del tesserato Mondi Rosario, inserito in elenco come allenatore con tessera personale F.I.G.C. n. 8028.
Il predetto ha imposto all’Arbitro di dichiarare di non essere in grado di indicare la persona (tesserato o sostenitore) ponendo in essere, nella circostanza, un atteggiamento intimidatorio e minaccioso e pretendendo una copia della richiesta dichiarazione.
Al riguardo si fa rinvio alla dichiarazione suppletiva rilasciata dall’Arbitro a questo Organo Decidente, acquisita agli atti, circostanza debitamente comunicata ad entrambe le Società.
Tutto quanto sopra, permette di concludere con l’addebito della responsabilità della sospensione della gara e di quanto subito dall’Arbitro a carico della Società Stella D’Oriente;
Così osservato:
DELIBERA:
Di annullare la decisione adottata dal Giudice Sportivo in merito alla gara;
Di infliggere alla Società Stella D’Oriente la punizione sportiva della perdita della gara: Stella D’Oriente – Pallavicino del 5.11.2008 – I^ Categoria con il punteggio di 0-3;
Di squalificare il Sig. Mondi Rosario (allenatore Stella D’Oriente) a tutto il 31.05.2009;
La presente Delibera va comunicata all’Associazione Italiana Allenatori F.I.G.C. Centro Tecnico di Coverciano – Firenze nonché all’A.I.A.-C.R.A. Sicilia per conoscenza e rispettive competenze.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE A.S.D. PALLAVICINO (PA) – avverso decisione Giudice Sportivo in ordine alla gara: Stella D’oriente – Pallavicino del 5.11.2008 – Campionato di I^ Categoria – C.U.: 119 del 20/11/2008 – Procedimento 70/A"