COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. DIL. LIBERTAS CERAMI avverso penalizzazione di sei punti in classifica GARA: Libertas Cerami / Junior Ramacca del 23/11/2008 CAMPIONATO: 2^ Categoria /G C.U.: N° 130 LND del 27/11/2008 PROC.: 81 / A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE POL. DIL. LIBERTAS CERAMI avverso penalizzazione di sei punti in classifica GARA: Libertas Cerami / Junior Ramacca del 23/11/2008 CAMPIONATO: 2^ Categoria /G C.U.: N° 130 LND del 27/11/2008 PROC.: 81 / A L'appellante chiede l’annullamento della sanzione della penalizzazione in classifica, che ritiene ingiustificata “dovendosi l'accaduto attribuire solamente ed esclusivamente alla condotta individuale del calciatore”. L'appellante reputa di contro ineccepibili tutti gli altri provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in relazione al gesto del proprio tesserato Testa Angelo. La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara e sentito il legale rappresentante della Società appellante, osserva quando segue: * La sanzione della penalizzazione, aggiunta alla punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 (non impugnata) consegue, secondo il Giudice Sportivo, alla necessità di un’adeguata afflittività per le più gravi conseguenze patite dal direttore di gara. - Dal fatto del tesserato raggiunto dal provvedimento disciplinare e dalle relative gravi conseguenze, non è dato tuttavia rilevare, secondo gli atti ufficiali, un ulteriore insieme di situazioni meritevoli di così aggravata sanzione di penalizzazione, pur condividendo la valutazione di particolare gravità riscontrata dal Giudice Sportivo e comunque la necessità di una più adeguata sanzione afflittiva. * L'opportuno aggravamento, che influisce nella sfera giuridica della Società in quanto responsabile del comportamento dei propri tesserati e che deve indurre quest'ultimi all'osservanza futura dei precetti sportivi, può tuttavia contenersi nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA: - Di determinare in tre punti la penalizzazione in classifica a carico della Pol. Dil. Libertas Cerami; - Senza addebito di tassa reclamo.
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