COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD SPORT TRABIA (Pa) – avverso ammenda di €. 200,00 squalifica calciatori Tripoli Vincenzo fino al 31.3.2010, Federico Daniele fino al 31.12.2009, Tralongo Francesco fino al 30.4.2009 e Viva Salvatore per 6 gare GARA: SPORT TRABIA – OLIMPIA del 22.11.2008 Camp. C/5 C2/B – C.U. del 26 Novembre 2008 Procedimento 85/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2008/2009 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N°162 del 18/12/2008 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ASD SPORT TRABIA (Pa) - avverso ammenda di €. 200,00 squalifica calciatori Tripoli Vincenzo fino al 31.3.2010, Federico Daniele fino al 31.12.2009, Tralongo Francesco fino al 30.4.2009 e Viva Salvatore per 6 gare GARA: SPORT TRABIA – OLIMPIA del 22.11.2008 Camp. C/5 C2/B - C.U. del 26 Novembre 2008 Procedimento 85/A Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine ai provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo per la gara indicata in epigrafe e con il quale si chiede: la riforma della decisione impugnata e la riduzione sia dell’ammenda che delle squalifiche comminate ai propri tesserati in misura equa rapportata all’effettiva gravità dei fatti; di essere ascoltati in giudizio unitamente agli atleti colpiti dai provvedimenti disciplinari. La Commissione disciplinare preliminarmente fa presente che non è ammissibile, secondo il regolamento vigente l’audizione dei calciatori e/o dirigenti colpiti da sanzioni disciplinari e ha ritualmente convocato la società all’udienza dibattimentale del 9.12.2008 , alla quale la società ADS SPORT TRABIA ha partecipato ribadendo le proprie difese articolate nell’atto di appello formulato. Questa decidente visti gli atti di gara, letto l’appello e non entrando nel merito di alcune affermazioni contenute in relazione alla comparazione dei provvedimenti inflitti dal giudice sportivo in casi similari, osserva: i fatti contestati sono puntualmente elencati in maniera precisa, analitica e cronologicamente secondo la dinamica accaduta nel terreno di gioco; in relazione alla complessità delle posizioni dei tesserati della società appellante questa decidente rileva: l’ammenda combinata dalla società non può essere ridotta per il reiterato comportamento dei sostenitori e dei tesserati; la squalifica al calciatore Salvatore Viva va confermata anche in relazione alla qualifica di capitano rivestita dallo stesso; in ordine, invece, alle squalifiche degli altri calciatori le stesse vengono determinate in relazione ai fatti accaduti e contestati che si confermano nella loro identificazione come da dispositivo. P.Q.M. DELIBERA nel confermare preliminarmente l’ammenda alla Società ASD SPORT TRABIA e la squalifica al calciatore Salvatore Viva per sei gare DETERMINA la squalifica di Tripoli Vincenzo fino al 31.12.2009, Federico Daniele fino al 31.6.2009 e Francesco Tralongo fino al 31.01.2009 DISPONE la restituzione della tassa reclamo versata
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